Cassazione Civile, Ordinanza n. 22286/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione, dinanzi alla Corte di cassazione, di una sentenza della Corte d'appello di Milano resa in una lite analoga ad altre già esaminate dalle Sezioni Unite sulla giurisdizione. Nel giudizio di legittimità, la società ricorrente principale ha però rinunciato al ricorso con atto del 10 aprile 2026, successivamente riscontrato dalla Regione Lombardia. A fronte della rinuncia, la Corte ha rilevato che il giudizio si estingue e che viene meno l'interesse alla decisione del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Regione, poiché esso presupponeva l'accoglimento del ricorso principale. La ricorrente ha inoltre chiesto la compensazione delle spese, richiamando il fatto che il ricorso era stato proposto prima delle decisioni delle Sezioni Unite che avevano già risolto le questioni nomofilattiche controverse.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rituale rinuncia al ricorso principale. Ha ritenuto automaticamente inefficace il ricorso incidentale condizionato della Regione Lombardia. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando la complessità delle questioni di rilievo nomofilattico e il fatto che le Sezioni Unite si erano pronunciate solo in corso di causa. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che tale previsione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta nei termini previsti, determina l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
Attribuisce alla Corte un potere discrezionale nella regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio, esercitato nel caso concreto mediante compensazione integrale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro rispetto al quale si commisura l'ulteriore importo eventualmente dovuto nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove tempestiva, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando il ricorso principale viene meno per rinuncia, il ricorso incidentale condizionato diventa privo di interesse e resta inefficace automaticamente, perché la sua decisione presuppone l'esame favorevole del ricorso principale.
- Nei giudizi estinti per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese in presenza di ragioni di complessità della vicenda o di sopravvenuta definizione nomofilattica delle questioni controverse.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non è applicabile in via estensiva o analogica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22209/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22214/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22216/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22222/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22224/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2026 del 29/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →