Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5802/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sez. lavoro n. 1107/2022 del 26 maggio 2022.

Giustizia amministrativa202507217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 1107/2022, sul riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e del pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, assunta a termine come personale ATA dall'anno scolastico 2000/2001 e immessa in ruolo il 1° settembre 2011, ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 1107/2022 del 26 maggio 2022. Tale pronuncia aveva riconosciuto il diritto al computo integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo fino all'immissione in ruolo, condannando il Ministero alla ricostruzione della carriera secondo la progressione stipendiale del CCNL Comparto Scuola e al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data di immissione in ruolo, oltre interessi legali. Accertato che non risultavano proposte impugnazioni, la ricorrente ha dedotto la perdurante mancata esecuzione del giudicato: nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 14 luglio 2025 e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva ricostruito la carriera né corrisposto le somme dovute. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provato il passaggio in giudicato sulla base dell'attestazione della cancelleria relativa alla mancata impugnazione e ha considerato determinato e inequivoco il contenuto del titolo. Le ricevute PEC documentano la notificazione al Ministero il 14 luglio 2025; il termine di 120 giorni era quindi interamente decorso prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 16 dicembre 2025. Poiché il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'inadempimento, documentato alcuna esecuzione o indicato giustificazioni dell'inerzia, il TAR ha accertato la perdurante inottemperanza anche in applicazione del principio di non contestazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: adottando un nuovo decreto di ricostruzione che computi integralmente il servizio dal 24 ottobre 2000 al 1° settembre 2011 e collochi la dipendente nella corrispondente posizione stipendiale; liquidando e pagando le differenze retributive dalla data di immissione in ruolo fino all'adeguamento, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria; e regolarizzando la posizione contributiva e previdenziale. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, che su istanza di parte dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni; gli uffici scolastici sono tenuti a collaborare e trasmettere la documentazione utile. L'eventuale compenso del commissario grava sul Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Si tratta dunque di titolo azionabile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

    La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo azionabile in sede di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le ricevute di avvenuta consegna in atti attestano che la sentenza è pervenuta alle caselle PEC del Ministero il 14 luglio 2025 cosicché il termine di centoventi giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era interamente decorso alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 16 dicembre 2025.

    Per l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione deve essere atteso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nella fattispecie tale termine era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    In applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, cod. proc. amm., e in assenza di qualunque elemento di segno contrario, va dunque ritenuta accertata la perdurante inottemperanza del Ministero.

    La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione costituita, in assenza di elementi contrari, consente di ritenere accertata la perdurante inottemperanza.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    nell'adozione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera che computi per intero il servizio pre-ruolo, in luogo dell'applicazione dei criteri riduttivi dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 disapplicato dal Giudice del Lavoro;

    L'esecuzione del giudicato richiede il computo integrale del servizio pre-ruolo, senza applicare i criteri riduttivi della disposizione già disapplicata dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Va escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, trattandosi di crediti di lavoro di pubblico dipendente;

    Per le differenze retributive dovute alla dipendente pubblica sono riconosciuti gli interessi legali, ma è escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Per il caso di ulteriore inadempienza alla scadenza del predetto termine, il Collegio, ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., nomina sin d'ora commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di Napoli, con facoltà di delega a funzionario in servizio presso il medesimo Ufficio.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva qualora l'Amministrazione non adempia nel termine assegnato.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone all'Amministrazione obblighi determinati può essere azionata in sede di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può agire per l'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
  • Se l'Amministrazione costituita non contesta l'inadempimento e non allega o documenta né l'esecuzione, anche parziale, del giudicato né cause giustificative dell'inerzia, la perdurante inottemperanza può essere ritenuta accertata in applicazione del principio di non contestazione.
  • Quando il giudicato impone il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della carriera di una dipendente scolastica, l'Amministrazione deve adottare la ricostruzione di carriera coerente con il titolo, liquidare le differenze retributive con gli interessi legali e regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale, senza riapplicare criteri riduttivi già disapplicati dal giudice del lavoro.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva, su istanza di parte, in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.