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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18291/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2016, emessa nei confronti di una società che gestiva attività di sale giochi e biliardi. L'imposizione era stata determinata in via forfettaria, in collegamento con la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) prevista per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito. I giudici di merito avevano accolto la tesi della società, ritenendo che essa avesse validamente optato per il regime ordinario IVA sin dal 1998 anche per facta concludentia, desumendo l'opzione dalla dichiarazione IVA annuale e dalla comunicazione prodotta in giudizio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 14-bis d.P.R. n. 640/1972, sostenendo che per le attività soggette a ISI il regime ordinario IVA sarebbe ammissibile solo se consentito anche per l'ISI, e che nel caso di specie il regime ordinario non sarebbe optabile per il divieto desumibile dalla disciplina speciale sugli apparecchi da intrattenimento; in subordine ha contestato che la CTR non avesse specificato su quali elementi concreti fondasse l'esistenza dell'opzione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale, assumendo che la sentenza fosse generica e che non fossero stati esaminati elementi documentali e contabili rilevanti, tra cui il quadro VO, le fatture e i registri contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che il regime forfettario previsto per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito riguarda sia l'ISI sia l'IVA sotto il profilo della riscossione, ma le due imposte restano autonome; di conseguenza è sempre consentito al contribuente optare per il regime ordinario dell'IVA ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, e tale opzione può risultare anche da comportamenti concludenti. Ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza relativa alla mancanza di specificazione degli elementi probatori, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e priva di specificità documentale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la motivazione non può essere censurata per semplice insufficienza dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e perché vi era un doppio conforme di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 74, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per le attività assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti, l'IVA si applica sulla stessa base imponibile e con le stesse modalità di riscossione, ma il contribuente conserva la facoltà di optare per il regime ordinario; l'opzione è valida e può essere desunta anche da comportamenti concludenti.

  • art. 14-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640

    Disciplina il regime forfettario dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni da gioco lecito; non esclude, per la Corte, l'autonomia dell'IVA né neutralizza la facoltà di opzione per il regime ordinario IVA.

  • art. 14-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640

    Richiamato per indicare le modalità di iscrizione a ruolo e riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti.

  • art. 14-quater d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640

    Richiamato per le modalità di riscossione con ruolo delle somme dovute a titolo di imposta sugli intrattenimenti.

  • art. 14-quinquies d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640

    Prevede che, per quanto non disposto, si applichino le norme in materia di IVA; valorizzato dalla Corte nel ricostruire il coordinamento tra i due prelievi.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

    I comportamenti concludenti del contribuente e le modalità di tenuta delle scritture contabili consentono di desumere il regime fiscale concretamente applicato.

  • art. 4 l. 21 novembre 2000, n. 342

    Norma interpretativa che estende l'applicabilità del d.P.R. n. 442/1997 anche a condotte anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del primo motivo, ma la censura è stata in parte infondata e in parte inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non consente più di dedurre la mera insufficienza motivazionale; il vizio è inammissibile ove si traduca in richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 27 della sesta direttiva IVA

    Richiamato per evidenziare la legittimità della deroga nazionale finalizzata a semplificare la riscossione o evitare frodi ed evasioni.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato come disposizione successiva che ripropone la possibilità per gli Stati membri di mantenere prelievi e regimi speciali compatibili con la direttiva IVA.

  • art. 110 TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

    Individuato come riferimento per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito oggetto della disciplina speciale.

Massime di principio

  • Nel sistema degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, il coordinamento tra imposta sugli intrattenimenti e IVA non comporta confusione tra i due tributi: essi restano autonomi, pur potendo condividere base imponibile e modalità di riscossione.
  • La facoltà di opzione per il regime ordinario IVA prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 è riconosciuta anche in presenza della disciplina forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti e non può essere esclusa in via generale dalla normativa interna sull'ISI.
  • L'opzione per il regime IVA ordinario può essere validamente desunta anche da comportamenti concludenti e dalle modalità di tenuta della contabilità, non essendo necessaria una manifestazione formale se il comportamento del contribuente è univocamente incompatibile con il regime forfettario.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o dei fatti accertati dal giudice di merito; il motivo è inammissibile se difetta di specificità o mira a sostituire una nuova valutazione di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non copre la mera insufficienza o genericità della motivazione, specie in presenza di doppio conforme di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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