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Legge

L.R. Calabria 42/2018

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di

Normativa regionaleL.R. Calabria 42/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla l.r. Calabria 8/2018 modificando la presentazione delle domande per alcune provvidenze, il ruolo del comitato competente sul piano annuale degli interventi e una norma transitoria sui procedimenti già avviati entro il 28 febbraio 2018. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla legge regionale Calabria sulle relazioni con i calabresi nel mondo

Modifiche alla disciplina regionale sulle relazioni con i calabresi nel mondo

La legge regionale della Calabria n. 42 del 2018 apporta interventi puntuali alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8, relativa alle relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità. Le modifiche riguardano soprattutto la presentazione delle domande di contributo, un parere del comitato regionale e una previsione transitoria per procedimenti già avviati.

Presentazione delle domande per le provvidenze

Per le provvidenze previste dalla l.r. 8/2018, le domande sono presentate dai soggetti interessati ai comuni competenti in base alla tipologia di intervento. In particolare:

  • al comune di residenza, nei casi relativi alle ipotesi previste dalla disciplina richiamata;
  • al comune nel quale sarà tumulata la salma, per i casi riferiti alla specifica ipotesi prevista dalla legge.

I comuni che ricevono le istanze curano l’istruttoria e verificano la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del contributo.

Parere sul piano annuale degli interventi

Viene riformulata la competenza del soggetto consultivo previsto dalla legge regionale 8/2018, precisando che esso esprime il parere sul piano annuale degli interventi. La modifica riguarda il raccordo tra l’organo consultivo e la programmazione annuale delle iniziative regionali.

Regime transitorio per procedimenti già avviati

La legge introduce una clausola di salvezza per i procedimenti già instaurati a valere sulle risorse finanziarie previste dalla legge regionale 8/2018. Restano salvi soltanto i procedimenti già avviati entro e non oltre il 28 febbraio 2018, a seguito di domande di contributo presentate ai sensi della precedente disciplina richiamata (art. 16, commi 5 e 6, della l.r. 54/2012).

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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