L.R. Calabria 39/2018
Misure di riduzione dei costi della politica. Modifiche alla l.r. 7/1996 e alla l.r.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 39/2018 ridetermina e riduce le indennità di responsabili, segretari particolari, collaboratori esperti, capi di gabinetto e portavoce/ufficio del portavoce estranei alla PA, con applicazione dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore, anche ai contratti in essere. Prevede invarianza finanziaria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Riduzione delle indennità degli uffici di diretta collaborazione e figure apicali regionali
Misure di riduzione dei costi della politica negli uffici di collaborazione politica regionale
La legge regionale della Calabria n. 39 del 21 novembre 2018 interviene sulle retribuzioni di alcune figure operanti negli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali regionali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e incide sulle indennità di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
Soggetti interessati e rideterminazione delle indennità
La legge prevede una rideterminazione delle indennità già corrisposte alla data di entrata in vigore per:
- il responsabile amministrativo e il segretario particolare previsti dalla l.r. 7/1996 e dalla l.r. 8/1996, se estranei alla pubblica amministrazione;
- il collaboratore esperto di cui alla l.r. 8/1996, se estraneo alla pubblica amministrazione.
Per queste figure il trattamento economico è ricalcolato assumendo come parametro:
- la posizione economica D6 del comparto Funzioni locali per responsabile amministrativo e segretario particolare;
- la posizione economica D2 del comparto Funzioni locali per il collaboratore esperto;
- in entrambi i casi, con esclusione della tredicesima mensilità.
Riduzione delle indennità di capi di gabinetto e portavoce
La legge dispone inoltre una riduzione del 9% delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore, a:
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale;
- portavoce;
- componenti dell’ufficio del Portavoce.
Anche in questo caso la misura riguarda i soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
Decorrenza e regime transitorio
La norma stabilisce che la prima applicazione avviene il primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge, e ciò vale anche per i contratti già in corso. L’entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’approvazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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