Risoluzione n. 79 del 5/08/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i contributi per le azioni di placement universitario e tirocini formativi del programma ALFA rientrano nelle funzioni istituzionali dell’università e quindi sono esclusi da IRES, ritenuta del 4% e IVA; invece le somme relative ai percorsi formativi e agli spin-off costituiscono corrispettivi di attività imprenditoriale, soggetti a IRES e IVA, pur restando non assoggettati a ritenuta d’acconto perché non qualificabili come contributi.
Trattamento IRES e IVA delle somme del programma ALFA percepite da un’università
Trattamento tributario delle somme percepite dall’Università per il programma ALFA
La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini IRES, ritenuta d’acconto e IVA, delle somme erogate da BETA S.p.A. a favore di un’università nell’ambito del programma ALFA. Il documento distingue nettamente tra attività istituzionali dell’ateneo e attività svolte in regime di diritto privato o imprenditoriale.
Quesito e posizione dell’istante
L’Università chiede di sapere se le somme ricevute per la realizzazione del programma ALFA siano:
- decommercializzate ai fini IRES ai sensi dell’art. 74, comma 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986;
- escluse dalla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600 del 1973;
- escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza dei presupposti soggettivo e oggettivo.
L’istante sostiene che tutte le attività del programma rientrino nelle funzioni istituzionali del sistema universitario e non abbiano natura imprenditoriale.
Struttura del programma ALFA
Il programma ALFA, promosso e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da BETA S.p.A., è finalizzato a rafforzare il rapporto tra università e imprese e a incrementare occupazione e occupabilità dei giovani laureati.
Le azioni considerate sono quattro:
- azione 1: promozione e sviluppo dei servizi di placement universitario;
- azione 2: sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro e sostegno ai tirocini formativi;
- azione 3: promozione di percorsi formativi per giovani laureati non occupati in tema di trasferimento tecnologico e innovazione;
- azione 4: promozione di percorsi formativi per laureati e ricercatori che intendono avviare spin-off.
Modalità operative delle singole azioni
Per le azioni 1 e 2, l’adesione dell’università è formalizzata con:
- un Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro;
- un Protocollo Operativo con BETA S.p.A.
Per l’azione 1, BETA mette a disposizione un contributo per:
- acquisto di hardware e software;
- arredamento e materiale di consumo;
- implementazione e organizzazione dell’ufficio di placement;
- risorse umane per il funzionamento dell’ufficio.
L’università opera a costi reali, senza ricarichi, e deve rendicontare le spese effettivamente sostenute.
Per l’azione 2, è previsto un rimborso per ogni tutoraggio aziendale ammesso al contributo, a titolo di costi amministrativi per la gestione della pratica.
Per le azioni 3 e 4, i progetti sono selezionati tramite bandi e graduatoria formata da apposita commissione.
- Nell’azione 3, i percorsi alternano formazione ed esperienze on the job e sono realizzati da un’ATS composta dall’università capofila e da soggetti del mercato del lavoro. BETA eroga voucher ai componenti dell’ATS, fino a un massimo per laureato partecipante, con una quota destinata all’università per attivazione e gestione del percorso.
- Nell’azione 4, i progetti sono presentati da laureati e ricercatori promotori di spin-off approvati dall’università, che svolge i percorsi di accompagnamento/tutoraggio. Anche in questo caso BETA eroga voucher ai componenti dello spin-off previa documentazione.
Inquadramento normativo richiamato
L’Agenzia richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- art. 74, comma 2, lett. a), DPR n. 917 del 1986: non costituisce esercizio di attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- art. 6 della legge n. 168 del 1989: le università svolgono attività didattica e di ricerca scientifica;
- art. 10, lett. f), DM 509/1999: tra le attività formative universitarie rientrano quelle utili all’inserimento nel mondo del lavoro, compresi tirocini formativi e di orientamento;
- art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003: le università sono autorizzate allo svolgimento dell’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, a condizione che sia senza fini di lucro;
- artt. 1, 3 e 4 del DPR n. 633 del 1972: disciplina del presupposto soggettivo e oggettivo IVA.
Valutazione delle attività come funzioni istituzionali o attività imprenditoriali
Sulla base della normativa e dei pareri ministeriali richiamati, l’Agenzia conclude che:
- le attività di placement universitario e di promozione dei tirocini formativi di cui alle azioni 1 e 2 sono funzioni istituzionali proprie dell’università e costituiscono esercizio di funzioni statali;
- i percorsi formativi di cui alle azioni 3 e 4 non sono riconducibili ai tirocini formativi del DM n. 142 del 1998 e non rientrano nell’attività formativa propria ed essenziale dell’università; tali attività sono svolte in regime di diritto privato, sulla base di rapporti convenzionali, e assumono natura imprenditoriale.
Conseguenze ai fini IRES
Per l’Agenzia:
- le somme percepite per le azioni 1 e 2 non costituiscono esercizio di attività commerciale ai sensi dell’art. 74, comma 2, lett. a), TUIR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES;
- le somme percepite per le azioni 3 e 4 costituiscono reddito d’impresa e sono soggette a IRES.
Ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28, comma 2, DPR n. 600 del 1973
La risoluzione precisa che la ritenuta si applica ai contributi corrisposti a imprese da enti pubblici e privati, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali. Sono contributi le erogazioni che non costituiscono corrispettivo di cessioni di beni o prestazioni di servizi.
Nel caso concreto:
- le somme relative alle azioni 1 e 2 non sono soggette a ritenuta, perché non costituiscono redditi soggetti a IRES;
- le somme relative alle azioni 3 e 4 non sono soggette a ritenuta, perché rappresentano corrispettivi di prestazioni rese e non contributi.
Trattamento IVA
Ai fini IVA, l’Agenzia distingue tra contributi e corrispettivi.
Per il presupposto soggettivo, gli enti non commerciali, tra cui l’università, effettuano operazioni imponibili solo per attività commerciali o agricole. Per il presupposto oggettivo, sono imponibili le prestazioni di servizi rese verso corrispettivo nell’ambito di rapporti sinallagmatici.
In applicazione di questi criteri:
- le somme erogate per le azioni 1 e 2 sono qualificabili come contributi non corrispettivi, destinati a sostenere l’attività istituzionale dell’università; mancano quindi sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo IVA e le somme restano escluse dal campo di applicazione dell’imposta;
- le somme relative alle azioni 3 e 4 sono invece corrispettivi di attività imprenditoriale resa nell’ambito di un rapporto giuridico a prestazioni corrispettive; ricorrendo entrambi i presupposti, tali somme sono assoggettate a IVA.
Conclusione operativa
La risoluzione stabilisce dunque un doppio regime:
- azioni 1 e 2: attività istituzionali, somme escluse da IRES e IVA, non soggette a ritenuta del 4%;
- azioni 3 e 4: attività imprenditoriali, somme soggette a IRES e IVA, ma non alla ritenuta del 4% in quanto non qualificabili come contributi.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.
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