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Risoluzione

Risoluzione n. 76 del 2/08/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, se un contribuente restituisce alla Regione un contributo in conto interessi inizialmente utilizzato per abbattere le rate di un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può detrarre nel periodo d’imposta della restituzione gli interessi passivi che in passato non aveva potuto portare in detrazione. La detrazione spetta però solo alle condizioni e nei limiti vigenti nell’anno in cui l’onere sarebbe stato originariamente detraibile, e le somme vanno indicate nella dichiarazione dei redditi con il codice 36.

Detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi di mutuo ipotecario per abitazione principale dopo restituzione di contributi regionali in conto interessi

Detrazione degli interessi passivi dopo la restituzione del contributo regionale

La risoluzione n. 76/E del 2 agosto 2010 esamina il trattamento fiscale degli interessi passivi di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale quando, in origine, una Regione ha erogato un contributo in conto interessi poi successivamente revocato e restituito dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la restituzione del contributo fa riemergere, ai fini fiscali, l’onere degli interessi prima non sostenuto dal contribuente e quindi non detratto.

Quesito posto dal CAAF

Il CAAF ALFA S.r.l. chiede come debba comportarsi il contribuente nel caso in cui:

  • una Regione abbia concesso un contributo in conto interessi per l’acquisto di un appartamento destinato ad abitazione principale;
  • il contributo sia stato erogato mediante abbattimento della quota interessi di ciascuna rata del mutuo ipotecario;
  • successivamente la Regione abbia chiesto la restituzione delle somme, avendo accertato la mancanza dei requisiti soggettivi per l’accesso al beneficio.

Il dubbio riguarda la possibilità di detrarre il 19% degli interessi che in passato non erano stati portati in detrazione perché coperti dal contributo regionale, nel periodo d’imposta in cui il contributo viene restituito.

Soluzione prospettata dall’istante

Il contribuente ritiene che il contributo in conto interessi abbia la stessa natura degli interessi passivi del mutuo ipotecario e che, pertanto, una volta restituito il contributo indebitamente percepito, sia possibile detrarre la quota di interessi precedentemente non detratta.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che riconosce una detrazione IRPEF del 19% per:

  • interessi passivi;
  • relativi oneri accessori;
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, entro determinati limiti e condizioni, con importo massimo di spesa pari a 4.000 euro.

La norma richiede inoltre che:

  • l’acquisto dell’immobile avvenga nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo;
  • in caso di estinzione del mutuo originario e stipula di un nuovo mutuo, il nuovo importo non superi la residua quota capitale maggiorata di spese e oneri correlati.

Valutazione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, il contributo regionale aveva ridotto la quota interessi delle rate del mutuo, sicché gli interessi non erano stati detratte perché non rimasti effettivamente a carico del contribuente. Quando la Regione chiede la restituzione delle somme perché il contributo non spettava, viene meno il titolo della contribuzione e quelle somme tornano a rappresentare, in sostanza, interessi passivi relativi al mutuo per l’abitazione principale.

Di conseguenza, poiché sono detraibili gli oneri sostenuti nell’anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi, il contribuente può fruire della detrazione nel periodo d’imposta in cui restituisce alla Regione i contributi in conto interessi non spettanti.

Limiti e condizioni della detrazione

L’Agenzia precisa che la detrazione compete solo alle condizioni di fatto e di diritto vigenti nell’anno in cui l’onere avrebbe potuto essere originariamente portato in detrazione, se il contributo regionale non fosse intervenuto. Ne deriva che occorre considerare:

  • l’ammontare degli interessi detraibili allora non detratti;
  • il limite massimo di spesa previsto dalla normativa vigente in quel periodo.

La restituzione del contributo non consente quindi di superare i limiti originari previsti dall’art. 15, comma 1, lettera b), del TUIR.

Indicazione in dichiarazione dei redditi

Le somme restituite alla Regione, in quanto assimilabili agli interessi relativi al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale non detratte in passato, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi:

  • nel modello Unico Persone Fisiche/2010, oppure
  • nel modello 730/2010;

tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella sezione degli oneri detraibili, e in particolare tra “gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%”, con codice 36.

Indicazioni conclusive

La risoluzione conferma che la restituzione del contributo regionale in conto interessi fa sorgere il diritto alla detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi inizialmente non detratti, purché siano rispettate le condizioni normative originarie e il relativo tetto di spesa. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione dei principi espressi.

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