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Risoluzione

Risoluzione n. 74 del 26/07/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi riconosciuti a un’azienda agricola per l’accettazione e, se del caso, lo spandimento dei fanghi di depurazione non costituiscono reddito agrario ex art. 32 TUIR. Il compenso per l’uso del terreno è reddito diverso; quello per lo spandimento diretto è reddito d’impresa, determinato forfetariamente o in via analitica a seconda dell’utilizzo prevalente di risorse aziendali.

compensi per spandimento fanghi di depurazione in agricoltura

Compensi per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura

La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei corrispettivi riconosciuti a un’azienda agricola per la disponibilità del terreno allo spandimento dei fanghi di depurazione e, in caso di esecuzione diretta, per le attività di distribuzione e interramento. L’obiettivo è stabilire se tali somme rientrino o meno nel reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

Quesito posto dal contribuente

Il titolare di un’azienda agricola riferisce di aver stipulato, il 1° dicembre 2009, un contratto di spandimento di fanghi di depurazione con la società ALFA s.r.l., in applicazione del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, attuativo della Direttiva CEE n. 86/278. Il contratto prevede:

  • l’acconsentimento allo spandimento dei fanghi sul terreno aziendale, nel rispetto delle quantità previste dal decreto e di uno specifico piano colturale;
  • il pagamento di somme da parte di ALFA s.r.l.:
    • a titolo di incentivo per l’utilizzo dei fanghi, parametrato alle quantità effettivamente smaltite;
    • a titolo di compenso per le eventuali lavorazioni di distribuzione e interramento, solo se svolte direttamente dall’imprenditore agricolo.

L’istante chiede se tali compensi costituiscano componente del reddito agrario.

Tesi del contribuente

Il contribuente sostiene che i compensi percepiti debbano essere qualificati come reddito agrario, perché strettamente collegati allo svolgimento dell’attività agricola. Richiama la nozione di coltivazione del terreno come insieme unitario e inscindibile di attività finalizzate alla produzione dei frutti del fondo, affermando che la concimazione rappresenta una fase necessaria del ciclo biologico della coltivazione. Sottolinea inoltre che la disciplina regionale toscana richiederebbe una relazione tecnica sull’idoneità dei fanghi e sulla loro correlazione con suolo e coltura, a conferma del legame funzionale con l’attività agricola. A suo avviso, ricomprendere tali somme nel reddito agrario favorirebbe anche la finalità ambientale perseguita dal d.lgs. n. 99 del 1992.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’art. 32 del TUIR, secondo cui producono reddito agrario le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, nonché le attività agricole connesse di cui all’art. 2135 c.c., limitatamente a manipolazione, conservazione e trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale e nei casi previsti dal decreto ministeriale richiamato. Nel caso esaminato, l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura avviene sulla base di specifici contratti che generano obblighi reciproci:

  • l’azienda agricola si impegna a ricevere i fanghi;
  • la società incaricata della gestione dei fanghi si impegna a corrispondere un compenso.

Secondo l’Agenzia, si tratta di un rapporto sinallagmatico che integra una prestazione di servizi e non una fase della coltivazione. Il fatto che lo spandimento coincida, per l’azienda agricola, con una lavorazione del terreno come la concimazione è solo una conseguenza dell’obbligazione assunta, non la prova che l’attività sia agricola in senso fiscale.

Qualificazione fiscale dei compensi

L’attività di smaltimento/spandimento dei fanghi in agricoltura è ritenuta estranea alle attività produttive di reddito agrario di cui all’art. 32 TUIR. I corrispettivi sono quindi ricondotti a due diverse categorie reddituali:

  • reddito diverso per il compenso riconosciuto al solo impegno a ricevere i fanghi sul terreno, qualificato come obbligo di fare, non fare o permettere ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR;
  • reddito d’impresa per il compenso relativo all’eventuale spandimento diretto dei fanghi da parte dell’azienda agricola.

Trattamento del compenso per lo spandimento diretto

Quando l’imprenditore agricolo provvede direttamente alla distribuzione dei fanghi, l’attività può rientrare, se ne ricorrono i presupposti, tra le attività agricole connesse di cui alla seconda parte dell’art. 2135, comma 3, c.c., ossia le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. In tale ipotesi il compenso concorre al reddito d’impresa:

  • forfetariamente, ai sensi dell’art. 56-bis, comma 3, TUIR, con applicazione del coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione IVA, quando siano utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola;
  • analiticamente, ai sensi dell’art. 56 TUIR, quando l’attività sia svolta senza utilizzare in modo prevalente le risorse e attrezzature tipiche dell’attività principale.

Esito della risoluzione

La risoluzione esclude che i compensi oggetto dell’interpello rientrino nel reddito agrario. Il compenso per la mera disponibilità allo spandimento configura un reddito diverso; il compenso per lo spandimento effettuato direttamente dall’azienda agricola configura reddito d’impresa, con modalità di determinazione variabili in base alle condizioni operative dell’attività. Le strutture territoriali dell’Amministrazione finanziaria sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.

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