Risoluzione n. 77 del 4/08/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le ritenute d'acconto subite dalla SPV nel corso di una cartolarizzazione vanno scomputate nella dichiarazione del periodo in cui l'operazione si chiude; se ciò non è avvenuto, il recupero avviene con istanza di rimborso entro 48 mesi dalla chiusura. Le somme rimborsate sono normalmente imputate al patrimonio separato e agli obbligazionisti, salvo che i titoli siano già rimborsati, nel qual caso diventano attivo residuo tassabile in capo alla SPV.
Ritenute su cartolarizzazione e modalità di scomputo/rimborso
Ritenute su cartolarizzazione e scomputo/rimborso
La risoluzione esamina il trattamento delle ritenute d'acconto subite da una società veicolo (SPV) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa senza emersione di reddito attivo tassabile. Il tema centrale riguarda il momento corretto in cui tali ritenute possono essere scomputate e le conseguenze del mancato utilizzo in dichiarazione.
Contesto dell'istanza
ALFA S.r.l. è una società veicolo costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con patrimonio separato destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
La società ha realizzato due distinte operazioni di cartolarizzazione, ciascuna riferita a un diverso portafoglio di crediti ceduto da un diverso originator e finanziata tramite l'emissione di due serie di titoli obbligazionari. Di conseguenza, si sono formati due patrimoni autonomi e separati.
Una delle due operazioni si è conclusa nel 2007 senza alcun residuo attivo tassabile in capo alla SPV. In relazione a tale operazione, la società aveva subito ritenute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, per un importo complessivo indicato nel testo come non specificato.
Quesito formulato dal contribuente
ALFA ha chiesto se le ritenute subite dovessero essere:
- scomputate integralmente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di chiusura dell'operazione di cartolarizzazione; oppure
- recuperate tramite integrazione delle dichiarazioni dei redditi relative a ciascun periodo d'imposta di durata dell'operazione.
La contribuente ha sostenuto che fosse corretto indicare tutte le ritenute, anche quelle maturate negli esercizi precedenti, nella dichiarazione del periodo di chiusura dell'operazione.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama la legge 30 aprile 1999, n. 130, che disciplina le operazioni di cartolarizzazione e prevede che:
- i crediti oggetto di ciascuna operazione costituiscano un patrimonio separato rispetto a quello della SPV e rispetto ad altre operazioni;
- il patrimonio sia destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione.
Sono richiamati inoltre:
- l'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute su interessi;
- l'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il rimborso delle imposte indebitamente o non utilizzate nei termini;
- il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, per la tassazione di interessi e altri proventi connessi ai titoli obbligazionari.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate sul vincolo di destinazione
L'Agenzia ribadisce che, nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, i flussi di liquidità derivanti dall'incasso dei crediti sono vincolati esclusivamente:
- al rimborso dei titoli emessi;
- alla corresponsione degli interessi pattuiti;
- al pagamento dei costi dell'operazione.
Anche un'eventuale eccedenza dei flussi attivi rispetto alle obbligazioni da soddisfare resta vincolata al patrimonio cartolarizzato. Inoltre, gli interessi maturati sui depositi e sui conti correnti bancari intestati alla SPV ma afferenti al patrimonio separato devono considerarsi parte dei flussi attivi del patrimonio separato stesso.
Ne consegue che, fino a quando permane il vincolo di destinazione, la SPV non ha disponibilità di tali flussi e non può scomputare le ritenute subite sugli interessi corrisposti. Il diritto allo scomputo sorge solo quando l'operazione si è conclusa e gli interessi/proventi possono concorrere a formare il reddito della società veicolo.
Soluzione interpretativa accolta
L'Agenzia ritiene che ALFA avrebbe dovuto esporre le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo alla chiusura dell'operazione di cartolarizzazione; nel caso esaminato, viene indicata la dichiarazione UNICO SC 2008.
Poiché sono decorsi tre anni dalla chiusura dell'operazione, il recupero delle ritenute non può più avvenire tramite scomputo in dichiarazione, ma deve essere richiesto mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il termine di 48 mesi per il rimborso decorre dalla data in cui sorge il diritto allo scomputo, cioè dalla chiusura della cartolarizzazione.
Destinazione delle somme rimborsate
Le somme ricevute a titolo di rimborso delle ritenute subite devono essere ricondotte al patrimonio separato relativo all'operazione di cartolarizzazione e, in via ordinaria, attribuite agli obbligazionisti della medesima operazione.
Tali somme sono soggette a tassazione ai sensi del decreto legislativo n. 239 del 1996 come interessi e altri proventi connessi ai titoli obbligazionari, salvo che siano riferibili al rimborso del capitale sottoscritto.
Se invece i titoli risultano già rimborsati e le somme non sono più attribuibili ai portatori delle obbligazioni, esse assumono rilevanza reddituale in capo alla SPV e costituiscono un attivo residuo dell'operazione, tassabile secondo il regime ordinario IRES.
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