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Risoluzione

Risoluzione n. 80 del 6/08/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come compilare la denuncia e il modello F23 per le imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi, anche se ancora avvalentesi di un rappresentante fiscale, e precisa casi di esonero, gestione degli acconti e ravvedimento operoso.

Chiarimenti sulla denuncia telematica per imprese assicuratrici estere in libera prestazione di servizi

Chiarimenti sulla denuncia delle imprese assicuratrici estere in libera prestazione di servizi

La risoluzione fornisce indicazioni operative sulla presentazione della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati, con particolare riguardo alle imprese assicuratrici estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi. I chiarimenti riguardano soprattutto la compilazione del modello di denuncia e del modello F23, nonché i casi di esonero, la gestione degli acconti e il ravvedimento operoso.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata è contenuta nella legge 29 ottobre 1961, n. 1216, relativa alle norme tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. In particolare:

  • l’articolo 9 disciplina la denuncia mensile e annuale e il versamento dell’imposta sui premi ed accessori incassati;
  • il comma 2 dell’articolo 9 stabilisce che la denuncia va presentata entro il 31 maggio di ciascun anno;
  • il comma 3 prevede che la denuncia sia redatta secondo il modello stabilito con decreto ministeriale;
  • l’articolo 11 disciplina il caso degli assicuratori non residenti diversi da quelli operanti in libera prestazione di servizi, per i quali la denuncia è presentata dal contraente entro un mese dal pagamento del premio, con contestuale versamento dell’imposta;
  • l’articolo 4-bis, comma 5, prevede per gli assicuratori esteri in libera prestazione di servizi una denuncia mensile relativa ai premi incassati nel mese precedente;
  • l’articolo 4-bis, comma 6-bis, introdotto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha eliminato per tali imprese l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale, purché abbiano sede principale in Stati UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni.

Oggetto dei chiarimenti

Il documento interviene perché, nonostante il nuovo modello di denuncia approvato con provvedimento interdirettoriale del 18 maggio 2010 e le istruzioni allegate, sono sorti dubbi sulla corretta compilazione, in particolare da parte delle imprese estere che, pur esonerate dall’obbligo, continuano volontariamente ad avvalersi di un rappresentante fiscale. La risoluzione, quindi, chiarisce le modalità operative da seguire.

Modalità di compilazione della denuncia e del modello F23

Nel caso in cui l’impresa assicurativa estera operi in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale, il frontespizio della denuncia deve essere compilato distinguendo chiaramente i soggetti coinvolti:

  • nello spazio "impresa di assicurazione" devono essere indicati i dati dell’assicuratore estero, compreso il codice fiscale attribuito; se il codice fiscale non è disponibile, è consentito in via transitoria indicare il numero di iscrizione all’albo imprese attribuito dall’ISVAP;
  • il numero ISVAP consente di identificare in modo univoco la compagnia estera e, poiché è composto da otto caratteri alfanumerici, nella compilazione del modello devono essere inseriti davanti al numero tre zeri per completare il campo;
  • nello spazio "rappresentante firmatario della denuncia" devono essere riportati i dati del rappresentante fiscale, compreso il suo codice fiscale;
  • nello spazio relativo all’"impegno alla presentazione telematica" devono essere indicati i dati dell’intermediario che trasmette la denuncia, il quale non deve necessariamente coincidere con il rappresentante fiscale.

Le stesse indicazioni vanno riportate nel modello di pagamento F23:

  • va indicato il codice fiscale dell’impresa estera o, in sua mancanza, il numero di iscrizione all’albo imprese attribuito dall’ISVAP;
  • il codice ISVAP deve essere inserito esclusivamente nel campo "estremi dell’atto o del documento" della sezione "Dati del versamento", allineandolo a destra;
  • deve essere indicato anche il codice fiscale del rappresentante fiscale.

La risoluzione evidenzia che, in questo modo, poiché la denuncia deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal dichiarante o tramite intermediario abilitato, il sistema può collegare automaticamente la denuncia presentata dal rappresentante fiscale alla società estera rappresentata e al relativo modello F23. Di conseguenza, non è più necessario consegnare o spedire all’Ufficio finanziario la delega del versamento.

Casi di esonero dalla presentazione della denuncia

Richiamando la risoluzione n. 83/E del 12 marzo 2002, la risoluzione precisa che la società assicuratrice estera non è tenuta a presentare la denuncia quando, nel periodo di riferimento:

  • non abbia incassato alcun premio;
  • abbia incassato soltanto premi non soggetti ad imposta.

Gestione degli acconti versati

Nel quadro della denuncia relativo alla determinazione dell’imposta e dei contributi, il rigo AC5 va utilizzato per indicare l’acconto versato entro il 30 novembre di ciascun anno.

Per le denunce mensili presentate dagli assicuratori esteri in libera prestazione di servizi:

  • l’acconto versato va scomputato nella denuncia da presentare nel mese di febbraio, indicandone l’importo nel rigo AC5;
  • se l’acconto non viene recuperato integralmente nella denuncia di febbraio, l’importo residuo deve essere indicato nelle denunce successive nel rigo AC3, relativo al credito risultante dalla liquidazione del periodo precedente;
  • in tale ipotesi, il rigo AC5 non deve più essere compilato nelle denunce successive.

Ravvedimento operoso e irregolarità dichiarative o di versamento

La risoluzione afferma che, in caso di versamenti eseguiti oltre i termini di legge o in misura inferiore al dovuto, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tuttavia, per determinare gli importi dovuti in sede di ravvedimento, occorre fare riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 24 della legge n. 1216 del 1961.

La medesima possibilità di ravvedimento è riconosciuta anche in caso di denuncia omessa, tardiva o infedele. In tali ipotesi, ai fini della regolarizzazione occorre:

  • presentare la denuncia, oppure una nuova denuncia corretta;
  • versare l’imposta dovuta o la maggiore imposta eventualmente risultante;
  • corrispondere i relativi interessi;
  • versare le sanzioni in misura ridotta.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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