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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15276/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pepini ha proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo nullità/irregolarità delle notifiche (sostiene di essere stato detenuto dal 19/03/2019 e quindi impossibilitato a ricevere l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. notificato il 09/04/2019), la mancata traduzione in udienza e la successiva dismissione del mandato del difensore di fiducia (10/09/2021). In via subordinata ha chiesto la restituzione nel termine per proporre appello ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio e alla declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano (art. 127, comma 9 c.p.p. richiamato da art. 629-bis). Tuttavia ha accolto la richiesta subordinata di restituzione del termine per impugnare la sentenza di primo grado, ritenendo che la congiunzione di: intrattenuta detenzione per tutto il periodo utile, mancata prova di traduzione in udienza o di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e la precedente dismissione del mandato del difensore di fiducia renda fondato l'impedimento a proporre tempestivamente appello; pertanto è stata dichiarata la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Perugia.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Regola l'azione di rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che rinvia all'art. 127 e, se l'istanza è manifestamente infondata, il giudice può dichiararne l'inammissibilità de plano 'senza formalità di procedura'.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Il comma 9 consente di provvedere 'senza formalità di procedura' alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo quando la causa è manifestamente infondata; non è obbligatoria la camera di consiglio in tutti i casi.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la notificazione a mani proprie al detenuto e la successiva nomina di difensore di fiducia sono state valutate ai fini della conoscenza del procedimento.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    comma 1 (e richiamo al comma 2.1 introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Disciplina la restituzione nel termine per impugnare. La Corte ha distinto il caso ordinario (comma 1) dal nuovo istituto per imputati giudicati in assenza (comma 2.1), ritenendo applicabile la restituzione ex comma 1 per l'imputato che ha dimostrato l'impedimento effettivo a proporre appello.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma sull'impedimento a comparire; la Corte ha rilevato che lo stato di detenzione, se non adeguatamente segnalato e gestito (traduzione in udienza), integra un impedimento rilevante.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Riguarda la nomina di difensore d'ufficio; la notificazione al difensore sostitutivo ha fatto emergere la tardiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità di una istanza di rescissione del giudicato può essere pronunciata de plano 'senza formalità di procedura' quando la domanda è manifestamente infondata (art. 127(9) richiamato da art. 629-bis); la camera di consiglio contraddittoria è necessaria solo se occorrono valutazioni di merito che possano portare all'accoglimento.
  • La notifica dell'avviso ex art. 415-bis al detenuto e la contestuale nomina di un difensore di fiducia tende a far ritenere la conoscenza del procedimento, ma ciò non esclude automaticamente il diritto alla restituzione del termine per impugnare se sussistono elementi concreti di impedimento (detenzione protratta, mancata traduzione in udienza, dismissione del mandato senza prova di comunicazione).
  • Per ottenere la restituzione del termine per proporre appello ex art. 175 è necessario dimostrare l'effettivo impedimento a proporre tempestivamente impugnazione; la mera detenzione non basta se il difensore ha agito ed è rimasto in carica fino a tempi rilevanti, ma la precedenza e la mancanza di prova di comunicazione della rinuncia del difensore rafforzano la richiesta.
  • Va distinta l'inammissibilità 'intrinseca' (che consente decisione de plano) dall'inammissibilità che richiede verifica istruttoria o valutazione di merito: solo in quest'ultimo caso è necessaria la discussione in contraddittorio.
  • In situazioni di detenzione continuativa, il giudice deve valutare se è stato adottato l'istituto dell'impedimento a comparire (art. 420-ter) e se sono stati compiuti atti idonei a garantire la conoscenza del procedimento; l'assenza di tali cautele può giustificare la restituzione del termine per impugnare.

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