Sentenza del 22/04/2016 n. 2289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Accertamento definitivo - Riscossione - Termine - Decennale - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl credito è soggetto alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. La prestazione tributaria, una volta consolidatasi per mancata impugnazione degli atti impositivi o per giudicato, non è una prestazione periodica. Il testo non indica le parti, il giudice, l'esito processuale concreto, né statuizioni su spese o rinvio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito per la riscossione della tassa automobilistica dopo che l'accertamento è divenuto definitivo, per mancata impugnazione degli atti impositivi o in forza di una sentenza passata in giudicato. La questione è se si applichi il termine breve previsto per le prestazioni periodiche oppure il termine ordinario decennale.
Norme richiamate
Il credito per la riscossione della tassa automobilistica, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Divenuto definitivo l'accertamento tributario, il credito per la tassa automobilistica si prescrive in dieci anni; non si applica il termine relativo alle prestazioni periodiche.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, la definitività dell'accertamento — conseguente alla mancata impugnazione o al passaggio in giudicato della sentenza — comporta l'applicazione della prescrizione decennale al credito di riscossione.
- La natura periodica della tassa non rende periodico, ai fini della prescrizione, il credito ormai consolidato da un accertamento definitivo: in questa situazione non si applica la prescrizione breve propria delle prestazioni periodiche.
- Il testo riporta come precedente conforme Cass. n. 701/2014, ma non fornisce elementi per identificare le parti o ricostruire l'esito processuale concreto; pertanto non è possibile determinare con certezza il vincitore tra ricorrente e resistente.
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