Cassazione Civile, Ordinanza n. 10856/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dal diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di due interpelli obbligatori presentati per accedere al consolidato fiscale mondiale ex art. 132, comma 3, d.P.R. 917/1986, motivato dall'insussistenza di una condizione soggettiva richiesta dalla disciplina del regime. Le società avevano ottenuto esito favorevole in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello e la CTR Lombardia aveva dichiarato inammissibili i ricorsi. Le società proponevano quindi ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione il difensore munito di procura speciale depositava rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte. La Corte ha esaminato gli effetti processuali della rinuncia e il regime delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, perfezionata perché comunicata alla controparte prima dell'udienza, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione in ragione della sopravvenuta rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 132, comma 3, d.P.R. 917/1986
Norma richiamata solo per individuare il regime fiscale oggetto dell'interpello e del diniego amministrativo.
art. 306 c.p.c.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
art. 390 c.p.c., ultimo comma
La rinuncia può essere comunicata agli avvocati delle parti costituite; tale comunicazione è sufficiente ai fini del perfezionamento della rinuncia nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, ove portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della parte intimata.
- L'art. 306 c.p.c. non disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; in tale sede opera la disciplina speciale dell'art. 390 c.p.c., che consente la comunicazione agli avvocati delle parti costituite.
- L'accettazione della controparte non è condizione di efficacia della rinuncia in cassazione, ma può rilevare soltanto ai fini della regolazione delle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e si applica solo ai casi espressamente previsti dalla legge; non è estensibile all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
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