Sentenza del 08/03/2021 n. 1365 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Procedimento - Appello - Produzione di nuova documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
In appello il contribuente ha depositato l'atto presupposto della cartella notificata; la questione era se tale produzione dovesse ritenersi inammissibile per il divieto di introdurre nuovi elementi in appello previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, ovvero se fosse invece ammessa in quanto mera attività difensiva e documentale.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto che, data la natura documentale del processo tributario, la produzione in appello dell'atto presupposto alla cartella notificata costituisce una mera forma di difesa della parte che non l'ha prodotto in primo grado e non rientra nel divieto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, il quale riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto. Pertanto la produzione è stata ammessa (orientamento confermato da Cass. 10567/2012).
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Il divieto di introdurre nuovi elementi in appello va interpretato in termini limitati: riguarda le eccezioni in senso stretto e non si estende automaticamente alla produzione documentale effettuata a titolo di difesa, come l'atto presupposto della cartella.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Letto congiuntamente all'art. 57, non impedisce l'ammissione di documenti in appello quando siano prodotti a fini difensivi e non costituiscano nuove eccezioni; disciplina le modalità del grado d'appello e l'assunzione di prove.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra 'eccezioni in senso stretto' (che l'art. 57 mira a limitare in appello) e mera produzione documentale a fini difensivi: solo le prime sono generalmente vietate.
- La produzione in appello dell'atto presupposto di una cartella esattoriale può essere ammessa se configurata come esercizio della difesa e non come nuova eccezione.
- Se il documento non è stato prodotto in primo grado, è utile motivare perché non è stato possibile depositarlo anteriormente (es. reperimento successivo, documento in possesso dell'amministrazione), per aumentare le probabilità di ammissione.
- In presenza di documenti decisivi, il giudice tende ad ammetterli se la loro esclusione comprometterebbe il contraddittorio o la decisione nel merito.
- Fare riferimento alla giurisprudenza consolidata (es. Cass. 10567/2012) per sostenere l'ammissibilità della produzione documentale in appello.
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