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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ricorrente l'ipotesi di proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 16/12/2024. Dal testo emerge solo che il ricorso riproduceva un motivo già dedotto nei gradi di merito, volto a contestare il giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché formulato come censura versata in fatto, sostanzialmente reiterativa di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette. Il provvedimento non indica il reato contestato né altri dati fattuali sulla vicenda sostanziale.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura meramente fattuale e riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il motivo di ricorso non introduce un effettivo vizio di legittimità ma tende solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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