Cassazione Civile, Ordinanza n. 33366/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio ha emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, ricostruendo induttivamente maggiori ricavi mediante applicazione di una percentuale di ricarico al costo del venduto e recuperando IRES, IRAP e IVA oltre accessori. In primo grado la pretesa è stata ridotta limitatamente alla percentuale di ricarico; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo, sostenendo che mancassero i presupposti per il ricorso al metodo induttivo puro e che la percentuale di ricarico fosse un mero indizio insufficiente a sorreggere la pretesa, oltre a contestare la valutazione delle irregolarità contabili e la ricostruzione dei fatti; 2) violazione del contraddittorio preventivo, assumendo che l'Ufficio dovesse instaurarlo prima dell'emissione dell'avviso, anche in relazione all'IVA; 3) omesso esame di fatti decisivi, con riguardo alle asserite particolarità dell'anno d'imposta, alla svendita della merce e alla cessazione dell'attività, che avrebbero reso non utilizzabile la percentuale di ricarico desunta da annualità normali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di una complessiva inattendibilità della contabilità e della mancanza di libri, registri e documenti, era legittimo l'accertamento induttivo puro; ha inoltre osservato che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito ed era carente di specificità. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per le imposte dirette, il contraddittorio preventivo dopo il PVC è garantito dal termine di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, senza obbligo generalizzato dell'Ufficio di invitare formalmente il contribuente; quanto all'IVA, la ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, in presenza di doppia conforme, era necessario indicare e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. La società è stata condannata alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo e, nei casi tassativi previsti dal comma 2, l'accertamento induttivo puro anche sulla base di presunzioni supersemplici, purché la ricostruzione sia ragionevole e coerente con la capacità contributiva.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata respinta perché la ricorrente mirava a contestare in fatto la ricostruzione dell'Ufficio e dei giudici di merito.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo infondate le censure sull'accertamento e sulla prova.
art. 7 TUIR
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della doglianza.
art. 53 Cost.
Richiamato in tema di capacità contributiva, parametro che la Corte richiama per affermare la legittimità della ricostruzione induttiva ragionevole.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente per fondare la pretesa al contraddittorio preventivo, ma la Corte ha escluso che imponesse, nella specie, un obbligo generalizzato di invito al contraddittorio.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Garantisce, in presenza di PVC, uno spatium deliberandi tra la consegna/notifica del verbale e l'avviso di accertamento, nel quale il contribuente può far valere le proprie ragioni; non introduce un obbligo generalizzato di previo invito formale dell'Ufficio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa, ma la doglianza è stata respinta.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; non ha condotto all'accoglimento della censura.
art. 5-ter d.lgs. n. 218/1997
La Corte lo richiama come disciplina introdotta nel 2019 che ha previsto l'invito a comparire prima dell'avviso di accertamento, ma con esclusione dei casi in cui sia stato rilasciato PVC.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge, tutte respinte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile in ragione della doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni; in difetto, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento accelerato definito con decisione conforme alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori a favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'inattendibilità complessiva delle scritture contabili può legittimare l'accertamento induttivo; nei casi previsti dall'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, purché la ricostruzione sia ragionevole e compatibile con la capacità contributiva.
- Chi contesta un accertamento induttivo non può limitarsi a negare in astratto il metodo utilizzato o a richiedere una nuova valutazione del merito: deve specificamente indicare gli errori della ricostruzione e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di tributi, la consegna o notifica del PVC assicura al contribuente uno spatium deliberandi ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000; non ne deriva, per il periodo considerato, un generale obbligo dell'Ufficio di invitare preventivamente il contribuente al contraddittorio prima dell'avviso di accertamento, salvo le ipotesi disciplinate da norme successive.
- Per invocare la lesione del contraddittorio preventivo in materia IVA è necessario allegare e dimostrare la prova di resistenza, cioè che il confronto amministrativo avrebbe potuto far valere ragioni non pretestuose e potenzialmente idonee a incidere sull'esito dell'accertamento.
- Nel ricorso per cassazione avverso una 'doppia conforme' è indispensabile indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il motivo che deduce omesso esame di fatti decisivi è inammissibile.
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