Cassazione Penale, Ordinanza n. 32301/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'istante ha chiesto la rimessione del processo ad altra sede giudiziaria, deducendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del giudice. A suo dire, la Corte d'appello non avrebbe potuto decidere sulla richiesta di ricusazione dei giudici del Tribunale delle misure di prevenzione prima della pronuncia della Corte costituzionale sulla possibilità di ricusare un magistrato di quel Tribunale. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'istanza non descriveva in modo concreto una grave situazione locale, limitandosi a sospetti, illazioni e al dissenso rispetto a provvedimenti adottati o non adottati; perciò non integrava i presupposti della rimessione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione, ritenendola manifestamente infondata e priva di concreto spessore, perché non indicava fatti o eventi idonei, anche solo in astratto, a integrare una grave situazione locale tale da giustificare la deroga al giudice naturale. Ha inoltre precisato che i motivi di legittimo sospetto presuppongono una situazione che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli magistrati, per i quali operano gli ordinari rimedi dell'astensione e della ricusazione. Non essendo ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non è stata disposta condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 46 c.p.p.
La richiesta di rimessione deve individuare e descrivere con precisione la grave situazione locale posta a fondamento dell'istanza, con allegazioni concrete, chiare e controllabili.
art. 45 c.p.p.
La grave situazione locale è il presupposto astratto della rimessione e deve incidere sul corretto svolgimento del processo nella sede naturale.
art. 611 c.p.p.
La manifesta inammissibilità della richiesta è stata dichiarata con rito camerale non partecipato.
principio del giudice naturale precostituito per legge
La rimessione costituisce deroga eccezionale, ammissibile solo in presenza di rigorosi presupposti che rendano impossibile la celebrazione del processo nella sede naturale.
Massime di principio
- La rimessione del processo ad altra sede è istituto eccezionale e richiede la specifica allegazione di fatti concreti idonei a dimostrare una grave situazione locale, non essendo sufficienti sospetti, illazioni o generiche doglianze sulla gestione del processo.
- Il legittimo sospetto rilevante ai fini della rimessione deve riguardare l'ufficio giudiziario nel suo complesso; se il problema attiene a singoli magistrati, la tutela va cercata attraverso astensione o ricusazione, non mediante translatio judicii.
- L'istanza di rimessione è inammissibile quando non contiene elementi fattuali controllabili e si risolve nella contestazione di provvedimenti giudiziari non condivisi dal richiedente.
- La manifesta infondatezza della richiesta può essere definita con rito camerale non partecipato, senza condanna alle spese in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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