Cassazione Civile, Ordinanza n. 01483/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una compagnia assicuratrice otteneva decreto ingiuntivo contro una persona fisica indicata come fideiussore di un'azienda agricola, davanti al Tribunale di Viterbo individuato in base alla residenza dell'ingiunto, quindi applicando il foro del consumatore. L'ingiunto proponeva opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo e invocando una clausola del contratto di fideiussione che attribuiva competenza esclusiva al Tribunale di Roma; nel merito deduceva l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e contestava l'importo richiesto. Il Tribunale di Viterbo si dichiarava incompetente per territorio in favore di Roma, ritenendo valida la clausola derogatoria e negando la qualità di consumatore del fideiussore. La compagnia assicuratrice proponeva regolamento di competenza sostenendo: 1) che il fideiussore dovesse essere qualificato consumatore secondo il criterio funzionale eurounitario, senza assumere la qualifica del debitore principale; 2) che, una volta convenuto nel foro del consumatore, il resistente non poteva eccepire l'incompetenza in base a una clausola vessatoria e nulla, salvo prova di trattativa individuale. Il resistente replicava chiedendo il rigetto del regolamento; nelle more la ricorrente deduceva anche l'omologazione di un concordato minore e chiedeva la cessazione della materia del contendere, richiesta respinta perché l'omologa non elimina l'interesse alla decisione sulla competenza e sull'accertamento del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo e ha rimesso le parti davanti allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per la decisione sui restanti motivi di opposizione. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'omologazione di un concordato minore non comporta, di per sé, il venir meno dell'interesse alla decisione sulla competenza e sull'accertamento giudiziale del credito, perché nel concordato minore non opera un generale principio di concorso formale analogo a quello della liquidazione giudiziale.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
consente l'individuazione del foro del consumatore in base alla residenza del convenuto-consumatore
disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato dal resistente per sostenere l'estinzione della garanzia
art. 36 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
la nullità di protezione opera a vantaggio del consumatore e non può essere invocata dalla controparte nel suo interesse
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
le clausole che derogano al foro del consumatore si presumono vessatorie
art. 34 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
la non vessatorietà può derivare da trattativa individuale o da specifica verifica della clausola
art. 36 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
in mancanza di prova di trattativa individuale, la clausola derogatoria del foro del consumatore resta nulla
il regolamento necessario di competenza è l'unico mezzo impugnatorio contro la sentenza che dichiara incompetente il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo
richiamato per la proposizione del regolamento di competenza
art. 78, secondo comma, lett. d), d.lgs. 14/2019
nel concordato minore il giudice dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore
art. 151, secondo comma, d.lgs. 14/2019
il concorso formale dei crediti è proprio della liquidazione giudiziale, non del concordato minore
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per rinvio a precedenti giurisprudenziali
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova sulla qualità di consumatore e sulla validità della clausola
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni e prova della qualità delle parti
citato come regola del concorso formale nella liquidazione giudiziale
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione la qualità di consumatore o professionista va accertata con riferimento alla posizione della persona fisica che presta la garanzia, secondo un criterio funzionale e oggettivo, senza far dipendere automaticamente tale qualificazione da quella del debitore principale garantito.
- La fideiussione stipulata da una persona fisica per garantire l'obbligazione di un'impresa o società può rientrare nella disciplina consumeristica se il garante agisce per scopi estranei alla propria attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'impresa garantita.
- La clausola contrattuale che deroga al foro del consumatore è presumibilmente vessatoria e, in mancanza di prova di trattativa individuale, è nulla; tale nullità non consente però al consumatore convenuto nel proprio foro di eccepire l'incompetenza del giudice adito in favore di un diverso foro pattizio.
- Se il professionista agisce contro il consumatore, deve convenirlo davanti al foro del consumatore; quando ciò avviene, il consumatore non può paralizzare la domanda sollevando la clausola derogatoria per spostare la causa davanti al foro convenzionale.
- L'omologazione di un concordato minore non determina automaticamente cessazione della materia del contendere su un credito già azionato in via ordinaria, perché nel concordato minore non opera un generale principio di concorso formale paragonabile a quello della liquidazione giudiziale.
- Nel regolamento di competenza avverso la sentenza che dichiara incompetente il giudice che ha emesso decreto ingiuntivo, la Corte può esaminare anche gli elementi di fatto necessari a individuare il giudice competente, senza essere vincolata al solo contenuto formale della sentenza impugnata.
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