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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01483/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una compagnia assicuratrice otteneva decreto ingiuntivo contro una persona fisica indicata come fideiussore di un'azienda agricola, davanti al Tribunale di Viterbo individuato in base alla residenza dell'ingiunto, quindi applicando il foro del consumatore. L'ingiunto proponeva opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo e invocando una clausola del contratto di fideiussione che attribuiva competenza esclusiva al Tribunale di Roma; nel merito deduceva l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e contestava l'importo richiesto. Il Tribunale di Viterbo si dichiarava incompetente per territorio in favore di Roma, ritenendo valida la clausola derogatoria e negando la qualità di consumatore del fideiussore. La compagnia assicuratrice proponeva regolamento di competenza sostenendo: 1) che il fideiussore dovesse essere qualificato consumatore secondo il criterio funzionale eurounitario, senza assumere la qualifica del debitore principale; 2) che, una volta convenuto nel foro del consumatore, il resistente non poteva eccepire l'incompetenza in base a una clausola vessatoria e nulla, salvo prova di trattativa individuale. Il resistente replicava chiedendo il rigetto del regolamento; nelle more la ricorrente deduceva anche l'omologazione di un concordato minore e chiedeva la cessazione della materia del contendere, richiesta respinta perché l'omologa non elimina l'interesse alla decisione sulla competenza e sull'accertamento del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo e ha rimesso le parti davanti allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per la decisione sui restanti motivi di opposizione. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'omologazione di un concordato minore non comporta, di per sé, il venir meno dell'interesse alla decisione sulla competenza e sull'accertamento giudiziale del credito, perché nel concordato minore non opera un generale principio di concorso formale analogo a quello della liquidazione giudiziale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contratto di fideiussione la qualità di consumatore o professionista va accertata con riferimento alla posizione della persona fisica che presta la garanzia, secondo un criterio funzionale e oggettivo, senza far dipendere automaticamente tale qualificazione da quella del debitore principale garantito.
  • La fideiussione stipulata da una persona fisica per garantire l'obbligazione di un'impresa o società può rientrare nella disciplina consumeristica se il garante agisce per scopi estranei alla propria attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'impresa garantita.
  • La clausola contrattuale che deroga al foro del consumatore è presumibilmente vessatoria e, in mancanza di prova di trattativa individuale, è nulla; tale nullità non consente però al consumatore convenuto nel proprio foro di eccepire l'incompetenza del giudice adito in favore di un diverso foro pattizio.
  • Se il professionista agisce contro il consumatore, deve convenirlo davanti al foro del consumatore; quando ciò avviene, il consumatore non può paralizzare la domanda sollevando la clausola derogatoria per spostare la causa davanti al foro convenzionale.
  • L'omologazione di un concordato minore non determina automaticamente cessazione della materia del contendere su un credito già azionato in via ordinaria, perché nel concordato minore non opera un generale principio di concorso formale paragonabile a quello della liquidazione giudiziale.
  • Nel regolamento di competenza avverso la sentenza che dichiara incompetente il giudice che ha emesso decreto ingiuntivo, la Corte può esaminare anche gli elementi di fatto necessari a individuare il giudice competente, senza essere vincolata al solo contenuto formale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoClausole vessatorie
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatoriFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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