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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/399

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/399 della Commissione del 15 febbraio 2023 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Corrèze» (DOP)

Normativa europea32023R0399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/399 conferisce la protezione UE alla denominazione di origine protetta "Corrèze" per i vini, a seguito dell'esame della domanda presentata dalla Francia e in assenza di opposizioni. La denominazione viene così iscritta nel registro previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il testo richiama inoltre una specifica condizione per la commercializzazione di vini "Corrèze" con valori di anidride solforosa superiori ai limiti legali, subordinandola a una deroga ex regolamento delegato (UE) 2019/934.

Conferimento della protezione UE alla denominazione di origine protetta "Corrèze" per i vini e iscrizione nel registro dei nomi protetti.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Corrèze" per i vini, con effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Riguarda la tutela della DOP e la commercializzazione dei vini recanti tale nome; la disposizione richiamata sui limiti di anidride solforosa opera solo per i vini "Corrèze" che superino i limiti previsti dalla normativa, subordinandone la commercializzazione alla concessione di una deroga ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/934. Non disciplina altre categorie di prodotti né prevede esclusioni territoriali ulteriori.

Protezione della denominazione "Corrèze" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/399 della Commissione conferisce la protezione unionale al nome "Corrèze" come denominazione di origine protetta per i vini. L'atto si colloca nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la registrazione e tutela dei nomi dei prodotti vitivinicoli, richiamando l'esame della domanda presentata dalla Francia e l'assenza di dichiarazioni di opposizione.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando la Commissione precisa di aver esaminato la domanda ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e di averla pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 98, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per la protezione del nome ai sensi dell'articolo 99 e per la sua iscrizione nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

Contenuto dell'articolo 1

L'articolo 1 stabilisce in modo diretto che il nome "Corrèze" è protetto come DOP. La disposizione aggiunge una previsione specifica per i vini recanti tale nome: quando i valori di anidride solforosa superano i limiti imposti dalla legislazione, la commercializzazione è subordinata alla concessione di una deroga ai limiti medesimi, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/934.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Protezione della DOP "Corrèze"

L'articolo 1 dispone che il nome "Corrèze" è protetto come DOP ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con conseguente iscrizione nel registro di cui all'articolo 104 del medesimo regolamento.

Condizione per la commercializzazione con eccesso di solfiti

Sempre all'articolo 1, la commercializzazione dei vini "Corrèze" con valori di anidride solforosa superiori ai limiti di legge è consentita solo previa concessione di una deroga ai limiti applicabili, secondo il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

Decorrenza ed efficacia generale

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturavitivinicolodenominazioni di origine protetteorganizzazione comune dei mercatietichettatura e commercializzazione dei vini

Testo integrale

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