Regolamento (UE) 2023/331
Regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio del 14 febbraio 2023 che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una esenzione umanitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica sei regolamenti sanzionatori dell’Unione per recepire la risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza ONU, introducendo una deroga umanitaria relativa al congelamento di fondi e risorse economiche. La deroga consente, entro determinati limiti soggettivi, la messa a disposizione di risorse necessarie a far arrivare tempestivamente aiuti umanitari e a soddisfare bisogni umani fondamentali. Restano in vigore le norme anti-elusione e, in un caso, una clausola di esonero da responsabilità per chi abbia agito in buona fede senza ragione di sospettare l’inapplicabilità della deroga. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica di alcuni regolamenti del Consiglio in materia di misure restrittive per introdurre una deroga umanitaria uniforme relativa alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per aiuti umanitari e bisogni umani fondamentali.
Ambito di applicazione
Si applica ai regolamenti del Consiglio elencati negli articoli 1-6, relativi a regimi sanzionatori per Iraq, Libano, Somalia, Repubblica centrafricana, Yemen e Haiti. Incide sui divieti di congelamento e messa a disposizione di fondi o risorse economiche nei confronti di persone, entità e organismi designati, prevedendo una non applicazione limitata quando i fondi o le risorse sono necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali. La deroga opera per specifiche categorie di soggetti umanitari e internazionali, ed è inserita nel diritto dell’Unione per assicurare applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Restano fermi i divieti di elusione e gli obblighi di segnalazione, nonché, nel regolamento n. 1352/2014, talune autorizzazioni nazionali già previste e il riferimento alla deroga umanitaria senza pregiudizio dell’articolo 2, paragrafo 3.
Modifica di taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria
Il regolamento dà attuazione nell’ordinamento dell’Unione alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza ONU, che ha introdotto una deroga umanitaria alle sanzioni consistenti nel congelamento di beni. La ratio è consentire che gli aiuti umanitari e le attività connesse ai bisogni umani fondamentali non siano ostacolati dai regimi sanzionatori, pur salvaguardando l’efficacia delle misure restrittive e il contrasto all’elusione.
Ambito di applicazione e struttura dell’intervento
L’intervento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica taluni regolamenti del Consiglio già vigenti, relativi a Iraq, Libano, Somalia, Repubblica centrafricana, Yemen e Haiti. La modifica consiste nell’inserire, o sostituire, disposizioni che escludono l’applicazione dei divieti di congelamento e di messa a disposizione di fondi quando le somme o le risorse sono necessarie per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
Soggetti beneficiari della deroga umanitaria
La deroga opera solo se l’aiuto o l’attività è svolta da categorie di soggetti specificamente individuate:
- Organizzazione delle Nazioni Unite, anche tramite programmi, fondi, entità e organismi, nonché agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e loro membri;
- ONG finanziate bilateralmente o multilateralmente che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU, ai piani per i rifugiati, ad altri appelli ONU o a cluster umanitari coordinati da OCHA;
- personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti sopra indicati, nei limiti in cui operino in tale veste;
- altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.
Regola anti-elusione e obblighi informativi
Il regolamento rafforza la disciplina anti-elusione. Nel regolamento n. 1210/2003 è espressamente vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività che abbiano come finalità o effetto l’elusione della deroga o la promozione di operazioni vietate. Inoltre, qualsiasi informazione relativa a elusioni già avvenute o in corso deve essere trasmessa alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti.
Clausola di responsabilità e buona fede
Nel regolamento n. 356/2010 viene introdotta una clausola che esclude la responsabilità di chi abbia messo a disposizione fondi o risorse economiche nell’ambito della deroga, purché non sapesse e non avesse ragionevoli motivi per sospettare che la propria condotta non fosse coperta dall’esenzione. La previsione è rilevante in chiave operativa per intermediari, finanziatori e operatori umanitari che agiscano in buona fede.
Specificità del regime per lo Yemen
Per il regolamento n. 1352/2014, relativo allo Yemen, il testo mantiene anche un sistema di autorizzazioni da parte delle autorità competenti nazionali, condizionato all’accertamento caso per caso da parte del comitato per le sanzioni. Le autorizzazioni possono riguardare assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria e lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati, per facilitare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie o per finalità coerenti con le risoluzioni UNSCR 2140 (2014) e UNSCR 2216 (2015).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e assicura uniformità di applicazione dei regimi sanzionatori modificati.
Disposizioni principali
Recepimento della deroga umanitaria nei regimi sanzionatori
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 inseriscono o sostituiscono disposizioni nei regolamenti (CE) n. 1210/2003, n. 305/2006, (UE) n. 356/2010, (UE) n. 224/2014, (UE) n. 1352/2014 e (UE) 2022/2309. In tutti i casi, i divieti di mettere a disposizione fondi o risorse economiche non si applicano quando tali risorse sono necessarie per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, purché l’aiuto o l’attività siano svolti da specifiche categorie di soggetti umanitari e internazionali.
Soggetti abilitati a beneficiare della deroga
La deroga si applica se l’aiuto è prestato da: Organizzazione delle Nazioni Unite, anche tramite programmi, fondi, entità e organismi, agenzie specializzate e organizzazioni collegate; organizzazioni internazionali; organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e loro membri; ONG finanziate bilateralmente o multilateralmente che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU, ai piani per i rifugiati, ad altri appelli ONU o a cluster umanitari coordinati da OCHA; personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti precedenti, limitatamente all’attività svolta in tale veste; altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.
Divieto di elusione e obbligo di segnalazione
Nel regolamento n. 1210/2003, l’articolo 7 è sostituito prevedendo il divieto di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività volte, direttamente o indirettamente, a eludere l’articolo 4, paragrafi 1-3, o a promuovere operazioni vietate dagli articoli 2 e 3. Qualsiasi informazione su elusioni avvenute o in corso deve essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato V e alla Commissione, direttamente o tramite tali autorità. Analoghi divieti di elusione sono ribaditi nei regolamenti n. 224/2014 e n. 1352/2014.
Clausola di non responsabilità nel regolamento n. 356/2010
Nel regolamento (UE) n. 356/2010, l’articolo 4, paragrafo 2, stabilisce che l’esenzione umanitaria non comporta responsabilità per persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che abbiano messo a disposizione fondi o risorse economiche se non sapevano e non avevano ragionevoli motivi per sospettare che le loro azioni non rientrassero nell’esenzione.
Autorizzazioni nazionali nello Yemen
Nel regolamento (UE) n. 1352/2014, l’articolo 3 bis consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, su accertamento caso per caso del comitato per le sanzioni, deroghe necessarie a facilitare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o altre finalità coerenti con gli obiettivi delle risoluzioni UNSCR 2140 (2014) e UNSCR 2216 (2015). Le autorizzazioni possono riguardare assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria e lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati; resta impregiudicato l’articolo 2, paragrafo 3.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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