Cassazione Penale, Ordinanza n. 32624/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità penale per furto aggravato. Con il primo motivo entrambi hanno dedotto la violazione dell'art. 530, comma 1, c.p.p., sostenendo in sostanza che il fatto fosse privo di offensività; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 131-bis e 56 c.p., prospettando che la condotta dovesse essere riqualificata o comunque valorizzata come tentativo e che, in ogni caso, dovesse applicarsi la particolare tenuità del fatto. La Corte rileva però che le censure sono generiche e assertive e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria vi era già stato l'impossessamento del bene, sicché il furto era consumato e non tentato; inoltre, trattandosi di furto aggravato con due aggravanti, la pena edittale minima impediva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 530, comma 1, c.p.p.
violazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
La doglianza sull'offensività del fatto è stata ritenuta meramente assertiva e non idonea a costituire una censura di legittimità effettiva.
artt. 131-bis e 56 c.p.
violazione degli artt. 131-bis e 56 cod. pen.
La Corte ha ritenuto non confrontata la motivazione d'appello, che aveva escluso il tentativo perché l'impossessamento era già avvenuto e aveva negato la particolare tenuità per il superamento della soglia edittale minima dovuto alle aggravanti.
artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, c.p.
furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen.)
Il fatto è stato definitivamente qualificato come furto aggravato, già consumato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.
art. 616 c.p.p.
ex art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze solo assertive o meramente fattuali non integrano validi motivi di ricorso.
- Il furto è consumato quando si è verificato l'impossessamento del bene; se tale momento è già intervenuto, la prospettazione del mero tentativo non è accoglibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la pena edittale minima, anche per effetto delle aggravanti contestate, impedisce il superamento del relativo sbarramento normativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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