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Ordinanza

Ordinanza n. 740/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego prot. n.0109759 - P.G. n.97630/2025 emesso dal Comune di Milano, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Area Digitalizzazione Processi, Ufficio Tutela del Paesaggio, in data 20.02.2026 e comunicato in data 23.02.2026, recante il diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017 per la riqualificazione degli ultimi due piani dell’immobile situato in Milano, via Salvini n. 1 e n. 2, nonché dei pareri espressi dalla Commissione per il Paesaggio con verbali redatti nella seduta n. 13 del 10.4.2025 e nella seduta n.1 del 13.01.2026; di ogni altro atto o provvedimento, compreso il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990 notificato in data 02.02.2026, preordinato, presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato in via principale e diretta, lesivo, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la riqualificazione degli ultimi due piani di un immobile, unitamente ai pareri della Commissione per il Paesaggio e al preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica adottato ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, deducendo, in particolare, che il silenzio della Soprintendenza, a fronte del parere contrario della Commissione per il Paesaggio e della proposta comunale di rigetto, avrebbe impedito l'adozione del diniego oppure avrebbe imposto una motivazione rafforzata, non limitata al richiamo all'interpretazione dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio. Sono stati inoltre contestati i pareri della Commissione per il Paesaggio, prospettandone l'illogicità, l'arbitrarietà e il travisamento dei fatti. In sede cautelare il ricorrente ha rappresentato un pregiudizio consistente nell'aggravamento dello stato di degrado dell'immobile e negli esborsi sostenuti per la reiterata rielaborazione del progetto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non apprezzabile, a un primo esame, la tesi secondo cui il silenzio della Soprintendenza avrebbe precluso il diniego comunale o imposto una motivazione rafforzata. Ha inoltre escluso che la valutazione negativa della Commissione per il Paesaggio, fondata sulla notevole alterazione del complesso architettonico di pregio derivante dall'attuazione del progetto, presentasse profili manifesti di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l'aggravamento del degrado dell'immobile e le spese sostenute per la rielaborazione progettuale non erano causalmente riconducibili al provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in favore del Comune in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale fondamento della procedura di autorizzazione paesaggistica oggetto del diniego impugnato.

  • d.P.R. n. 31/2017

    Richiamato quale disciplina applicabile all'autorizzazione paesaggistica per l'intervento progettato.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di diniego impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tesi secondo cui il silenzio della Soprintendenza impedirebbe l'adozione del diniego paesaggistico, o imporrebbe comunque una motivazione rafforzata, deve presentare un apprezzabile fumus boni iuris; in mancanza, la tutela cautelare può essere negata già a un primo esame.
  • La valutazione negativa della Commissione per il Paesaggio non è viziata in modo manifesto quando individua, con riferimento alle caratteristiche del bene, una notevole alterazione di un complesso architettonico di pregio derivante dall'intervento progettato, salvo che emergano specifici profili di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • Il pregiudizio cautelare deve essere causalmente riconducibile al provvedimento impugnato; non possono fondare il periculum in mora né l'aggravamento del degrado dell'immobile né le spese di rielaborazione progettuale quando tali conseguenze non siano imputabili al diniego impugnato.
  • Il rigetto della domanda cautelare comporta, secondo il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente alle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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