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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 28650 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava maggiori imponibili (IRES, IVA, IRAP anno 2006) ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni documentate da fatture di acquisto emesse da terze società (Sider Piani s.r.l., SPM s.p.a., Fer. Com. Metalli s.r.l.). La controversia verteva sul corretto riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione ha prodotto molteplici elementi presuntivi (assenza di struttura organizzativa delle società emittenti, sede anomala, assenza di versamenti IVA da parte degli emittenti, collegamenti tra le società, identità grafica delle fatture, mancanza di mezzi di trasporto del vettore) mentre la società resistente si è difesa principalmente con la documentazione bancaria (bonifici) e la regolarità contabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto erronea la valutazione del giudice del gravame sul riparto dell'onere della prova: gli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione (mancanza di idonea struttura organizzativa degli emittenti, carenze del vettore, altri indizi) potevano assumere valore probatorio se valutati nella loro gravità, precisione e concordanza; non era necessario che l'Ufficio provasse la movimentazione fisica dei beni in modo quantitativo prima di fondare l'accertamento. Parimenti la Corte ha escluso che la prova contraria del contribuente possa consistere unicamente nei bonifici bancari o nella mera regolarità formale delle scritture.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    prescrizione sulle presunzioni in materia di IVA

    Le presunzioni semplici previste possono costituire prova completa se hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza; l'Ufficio può avvalersi di elementi indiziari per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e l'inesattezza delle indicazioni fornite dal contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    riferimento alle prove presuntive in materia fiscale

    Conferma che indizi e presunzioni, se gravi, precisi e concordanti, sono idonei a fondare la prova dell'inesistenza dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19 e art. 21, comma 7

    norme sul diritto alla detrazione e condizioni per la detrazione IVA

    Riferimento logico alla disciplina sulla detraibilità dell'IVA: la illegittimità della detrazione discende dall'inesistenza dell'operazione documentata in fattura.

  • art. 2697 c.c.

    norma sul riparto dell'onere della prova

    Stabilisce che incombe all'Amministrazione provare il difetto delle condizioni per il diritto alla detrazione mediante elementi indiziari; una volta assolto tale onere, tocca al contribuente fornire la prova contraria dell'effettiva esistenza dell'operazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    motivo di ricorso per violazione di legge in Cassazione

    Fondamento procedurale del ricorso in Cassazione per falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice del gravame.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni, ha l'onere di indicare e valorizzare elementi indiziari (presunzioni) che, se dotati di gravità, precisione e concordanza, possono costituire prova sufficiente.
  • Elementi quali l'assenza di idonea struttura organizzativa dell'emittente (locali, mezzi, personale, utenze), sede anomala, mancati versamenti IVA, collegamenti tra società e anomalie nella documentazione costituiscono indizi rilevanti e valutabili nel loro complesso.
  • Non è elemento imprescindibile che l'Ufficio dimostri la movimentazione fisica quantitativa dei beni: tale prova può essere richiesta al contribuente quale prova contraria dell'effettiva esecuzione dell'operazione.
  • La prova contraria del contribuente, quando è contestata l'inesistenza oggettiva, non può consistere unicamente nella mera regolarità formale delle scritture o nella dimostrazione dei pagamenti (es. bonifici): sono necessari documenti probanti dell'effettiva prestazione/fornitura (documenti di trasporto attendibili, bolle, ricevute di consegna, evidenze di lavorazione/produzione, verifiche ispettive).
  • Una pluralità di indizi concordanti può fondare una presunzione semplice idonea a ribaltare la posizione del contribuente; a quel punto grava su quest'ultimo dimostrare l'effettività dell'operazione.
  • L'Amministrazione non è tenuta a provare la mala fede del contribuente: una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, la consapevolezza del destinatario può ritenersi implicita (in re ipsa) nella misura in cui costui conosce se ha ricevuto il bene/prestazione.
  • In fase contenziosa il giudice deve motivare la valutazione degli elementi presuntivi singolarmente e nel loro insieme e indicare perché li ritiene (o non li ritiene) idonei a costituire prova.
  • Pratica consigliata per il contribuente: conservare e produrre documentazione sostanziale (D.D.T., documenti di trasporto con data certa, evidenze di scarico/magazzino, contratto, corrispondenza commerciale, attestazioni del vettore) oltre ai pagamenti bancari per contrastare efficacemente presunzioni dell'Amministrazione.

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