Risposta n. 56 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSismabonus acquisti: requisiti per demolizione e ricostruzione, acquisto box non pertinenziale, data inizio intervento, asseverazione e remissione in bonis, cumulabilità con bonus mobili
Il quesito
I quesiti riguardano: 1) se un intervento di ristrutturazione urbanistica con demolizione e ricostruzione assentiti con due distinti titoli soddisfi il requisito per il sismabonus acquisti; 2) se l'acquisto del solo box/posto moto non pertinenziale dà diritto al sismabonus; 3) se le procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019; 4) se l'Allegato B possa essere presentato entro il rogito senza ricorrere alla remissione in bonis; 5) in subordine, come operare la remissione in bonis (chi versa la sanzione, quante volte, termini, documentazione); 6) se il beneficiario del sismabonus acquisti possa anche fruire del bonus mobili e se occorra distinguere tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia.
Soluzione prospettata dal contribuente
Gli Istanti sostengono che: 1) la separazione delle fasi in due titoli non nega la natura unitaria della demolizione e ricostruzione e quindi il diritto al sismabonus acquisti; 2) la futura acquirente del solo box/posto moto può fruire del sismabonus anche se l'unità è autonoma e non pertinenziale; 3) le procedure autorizzatorie sono iniziate con la Convenzione urbanistica (prima del 1° maggio 2019); 4) l'Allegato B può essere presentato dall'impresa entro il rogito senza remissione in bonis; 5) in ogni caso la sanzione per la remissione in bonis dovrebbe essere versata da ALFA una sola volta prima del primo rogito e ALFA dovrebbe consegnare Allegato B e la quietanza F24; 6) chi fruisce del sismabonus acquisti può anche usufruire del bonus mobili, fermo restando la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate: 1) ritiene che la presenza di due distinti titoli non osta al riconoscimento del sismabonus acquisti, salvo valutazioni tecniche del Comune; 2) dichiara inammissibile il quesito relativo all'acquisto del solo box posto che il sismabonus si riferisce a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive e un box autonomo non rientra in tali destinazioni; 3) considera inammissibile la richiesta di determinare la data di inizio delle procedure autorizzatorie perché si tratta di valutazione tecnica di competenza comunale; 4) precisa che, alla luce della prassi (circ. 17/E/2023 e ris. 38/E/2020), l'asseverazione (Allegato B) deve essere presentata dall'impresa entro la data del rogito e consegnata all'acquirente, pertanto non è necessario ricorrere alla remissione in bonis nel caso descritto; 5) sul tema della remissione in bonis il quesito è assorbito dalla risposta al punto precedente; 6) sul bonus mobili l'istanza è inammissibile per mancanza di obiettiva incertezza: il bonus mobili è fruibile dal soggetto che beneficia del sismabonus solo se l'intervento, secondo il Comune, è qualificato come ristrutturazione edilizia; il parere è reso sulla base dei documenti presentati e non esclude controlli sulla conformità urbanistica e sulle spese.
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