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Interpello

Risposta n. 57 del 1/03/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società propone di trasformare l'integrazione al 100% della retribuzione in quote accreditate sul conto welfare individuale, sostenendo che tali quote godrebbero del regime fiscale e contributivo agevolato previsto per il welfare aziendale.

Trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri – articolo 51, comma 1, Tuir

Il quesito

La società chiede se può erogare, per 3 mesi successivi all'astensione obbligatoria, la differenza tra l'indennità INPS di maternità/congedo parentale e il 100% della retribuzione mensile lorda sotto forma di welfare aziendale, beneficiando della non imponibilità prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 51 TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme debbano concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, poiché rappresentano un'erogazione in sostituzione di retribuzione e perseguono finalità retributive; inoltre l'erogazione è rivolta a lavoratrici in base allo status di maternità e non a una "categoria di dipendenti" collegata alla prestazione lavorativa, perciò non si applica l'esenzione dei commi 2 e 3 e le somme sono imponibili.

Testo integrale

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