Risposta n. 55 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'acconto deve essere determinato secondo la disciplina speciale prevista dall'art.2, comma 5 (pari al 100% dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi dell'anno) e non può essere calcolato con un metodo previsionale. L'eventuale eccedenza è scomputabile esclusivamente dai versamenti della medesima imposta sostitutiva (compensazione verticale), non in compensazione orizzontale con altre imposte o contributi.
Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato - modalità di calcolo dell'acconto (art.2, comma 5, D.L. n.133/2013)
Il quesito
1) Possibilità di calcolare l'acconto con metodo previsionale parametrandolo alle imposte che si prevede di versare per l'anno successivo; 2) Possibilità di utilizzare eventuale credito derivante da acconti versati in eccesso in compensazione orizzontale ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/1997.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama le risoluzioni n.88/E e 91/E del 2013 e la normativa che introduce un metodo ad hoc, evidenziando l'intento legislativo di escludere la compensazione orizzontale e di limitare lo scomputo all'ambito della stessa imposta; pertanto le soluzioni proposte dall'istante non sono condivise.
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