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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4447/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare per avere l'aggiudicatario (Ammirati) decaduto dall'aggiudicazione, sostenendo che l'aggiudicatario non avesse versato entro 60 giorni, come indicato nell'ordinanza di delega e nell'avviso di vendita, il saldo del prezzo comprensivo degli oneri accessori (in particolare le spese per il trasferimento). Denunciava inoltre abuso del delegato che aveva accettato il versamento tardivo del fondo spese, discriminando gli altri offerenti. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 154, 484, 571 e 587 c.p.c., sostenendo che anche un termine ordinatorio fissato dal giudice dell'esecuzione assumeva efficacia cogente e che il mancato versamento degli oneri accessori, senza istanza di proroga, avrebbe dovuto comportare la decadenza dell'aggiudicatario e l'annullamento dell'aggiudicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i controricorsi di Alessandro Ammirati e di Unicredit S.p.A. per tardiva notificazione. Sul merito ha rigettato il ricorso della D'Angelo. Ha affermato che la decadenza prevista dall'art. 587 c.p.c. opera per il mancato versamento del prezzo e non riguarda somme imputabili a titolo diverso dal prezzo (ad es. oneri fiscali/ spese per il trasferimento), le quali non costituiscono parte integrante del prezzo. Il termine di 60 giorni previsto nell'ordinanza/avviso non assume, rispetto a tali oneri accessori, natura processuale perentoria; il mancato o tardivo versamento degli accessori non determina automaticamente la decadenza, ma può al più ostare all'adozione del decreto di trasferimento e indurre il giudice dell'esecuzione a misure opportune (anche, in casi estremi, revoca dell'aggiudicazione). Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra la ricorrente e D.E.L.F.; la ricorrente resta eventualmente obbligata al versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma richiamata per l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha esaminato l'opposizione introdotta ai sensi di tale articolo come fattispecie di cognizione nella procedura esecutiva.

  • art. 587 c.p.c.

    La Corte interpreta la decadenza prevista da questo articolo come riferita esclusivamente al mancato pagamento del prezzo; non trova applicazione automatic a in caso di mancato versamento di somme diverse dal prezzo (es. oneri accessori), che non costituiscono parte integrante del prezzo.

  • art. 484 c.p.c.

    Ribadito il potere del giudice dell'esecuzione di fissare modalità e termini della vendita; tuttavia la fissazione di un termine nell'ordinanza non trasforma automaticamente in perentorio ogni adempimento accessorio (come il versamento delle spese di trasferimento).

  • art. 154 c.p.c.

    La Corte esclude la pertinenza del richiamo all'art. 154 (proroghe) poiché il deposito del saldo prezzo e degli oneri per il trasferimento ha carattere sostanziale, non meramente processuale, e quindi la disciplina delle proroghe non si applica per rendere automatico l'effetto sanzionatorio invocato dalla ricorrente.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato fra le norme contestate dalla ricorrente; la decisione valorizza la distinzione tra atti processuali e adempimenti sostanziali connessi al trasferimento (quali il versamento del prezzo).

  • art. 370 c.p.c.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità dei controricorsi notificati oltre il termine previsto per il deposito dei controricorsi nel giudizio di cassazione; la sospensione feriale non opera per le cause di opposizione esecutiva, per cui i termini processuali devono rispettarsi.

  • art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Ricordata la norma che esclude la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le cause indicate, con conseguente non operatività della sospensione per le opposizioni esecutive anche in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riferimento alla disciplina sul contributo unificato: la Corte dà atto della possibile esistenza di un ulteriore importo dovuto dalla ricorrente a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Ordinanza di delega / avviso di vendita

    l'offerta deve contenere il termine di pagamento del prezzo e gli oneri tributari non superiore a 60 (sessanta) giorni

    La Corte rileva che l'indicazione nel'ordinanza/avviso non determina automaticamente che il termine per gli oneri accessori sia perentorio ai fini della decadenza; la clausola serve a regolare l'adempimento ma non trasforma gli oneri amministrativi/fiscali in parte integrante del prezzo.

Massime di principio

  • La decadenza ex art. 587 c.p.c. si verifica in caso di mancato versamento del prezzo; il mancato pagamento di oneri accessori (tasse, spese per il trasferimento) non determina automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione.
  • Il deposito del saldo prezzo ha natura sostanziale, non meramente processuale: i termini stabiliti nell'ordinanza di delega concernenti il pagamento non necessariamente assumono natura processuale perentoria rispetto agli oneri accessori.
  • Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità prima di emettere il decreto di trasferimento: può adottare iniziative proporzionate (es. intimazioni, imputazioni dei versamenti, o, in casi estremi, revoca dell'aggiudicazione) piuttosto che dichiarare automaticamente la decadenza.
  • Chi intende contestare il rispetto dei termini di pagamento deve documentare l'effettiva incidenza pregiudizievole del ritardo e può chiedere al giudice misure specifiche; la semplice tardività nel versamento di oneri accessori non garantisce automaticamente l'annullamento dell'aggiudicazione.
  • In materia di termini processuali per i ricorsi e controricorsi in Cassazione relativi a opposizioni esecutive, la sospensione feriale non opera: è essenziale rispettare i termini di notificazione per evitare l'inammissibilità dei controricorsi.
  • Per evitare contestazioni, è opportuno che l'ordinanza di delega indichi chiaramente l'imputazione dei versamenti (prezzo vs accessori) e le conseguenze in caso di ritardo, oppure che i partecipanti richiedano tempestivamente proroghe o chiarimenti al delegato/giudice.

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