Cassazione Civile, Sentenza n. 4465/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la loro opposizione avverso il decreto di chiusura del fallimento (aperto nel 1995) ritenendo tardivo il reclamo per la mancata comunicazione del decreto e applicando i termini abbreviati (90 giorni/6 mesi) risultanti dalle successive novelle. I ricorrenti contestavano l'applicazione delle norme novellate e rilevavano che, in base alla disciplina transitoria, doveva applicarsi la normativa anteriore (termine generale di decadenza di un anno ex art. 327 c.p.c.) e che il termine decorreva dalla comunicazione, non dalla sola pubblicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi, affermando che per le procedure iniziate prima delle novelle deve applicarsi la disciplina anteriore richiamata dall'art.150 d.lgs. n.5/2006 e che, in caso di mancata comunicazione del decreto di chiusura, il reclamo è proponibile entro il termine generale di decadenza dell'impugnazione (un anno per i procedimenti iniziati nel 1995). Ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per decidere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5 (art.150)
La norma transitoria stabilisce che per le procedure pendenti all'entrata in vigore del decreto si applica la disciplina anteriore; pertanto impedisce l'applicazione delle successive modifiche (art.26 R.D. 267/1942) ai fallimenti iniziati prima.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (art.26)
La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l'art.26 nella versione novellata per fissare termini abbreviati; la Cassazione ha escluso tale applicazione per effetto della disciplina transitoria (art.150 d.lgs. n.5/2006).
art.119 legge fallimentare (versione anteriore alla novella)
Applicabile, per effetto della disciplina transitoria, alla fattispecie; insieme alla giurisprudenza costituzionale, comporta che il decorso del termine per il reclamo inizi dalla comunicazione del deposito e non dalla sola pubblicazione, quando la comunicazione non è avvenuta.
art.327 codice di procedura civile
Individua il termine generale di decadenza per l'impugnazione (un anno per procedimenti iniziati prima delle modifiche), che opera quando il decreto di chiusura non è stato comunicato.
legge 18 giugno 2009 n.64 (art.58 comma 1 e art.46 comma 17)
Le disposizioni che hanno abbreviato il termine di impugnazione (sei mesi) si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore; non possono essere retroattivamente applicate a procedure iniziate prima.
Corte Costituzionale, sentenza 23 luglio 2010 n.279
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.119 che faceva decorrere il termine dalla pubblicazione anziché dalla comunicazione del deposito, confermando che la mancata comunicazione prolunga la possibilità di impugnare entro il termine generale.
d.lgs. n.169/2007
Ricorre negli interventi normativi citati insieme al d.lgs. n.5/2006 nell'ambito delle novelle della disciplina fallimentare; la disciplina transitoria ne condiziona l'applicazione.
Massime di principio
- Se una pronuncia di chiusura del fallimento non è stata comunicata alla parte interessata, il termine per proporre reclamo/impugnazione decorre dalla comunicazione e, per procedure iniziate prima delle novelle (prima del d.lgs. n.5/2006 e delle successive modifiche), si applica il termine generale di decadenza dell'impugnazione (un anno ex art.327 c.p.c.).
- Le disposizioni che abbreviano i termini processuali (per esempio a sei mesi) si applicano solo ai procedimenti instaurati dopo la loro entrata in vigore; non possono essere applicate retroattivamente ai procedimenti già pendenti.
- Le fasi endofallimentari (come il reclamo ex art.119 legge fallimentare) hanno natura incidentale rispetto alla procedura principale e devono seguire la disciplina processuale della procedura principale, non un regime processuale autonomo.
- La disciplina transitoria (principio tempus regit actum e specifiche norme transitorie come art.150 d.lgs. n.5/2006) è determinante per stabilire quale versione della norma si applica: occorre sempre verificare la data di inizio della procedura rispetto all'entrata in vigore delle novelle.
- La giurisprudenza costituzionale ha affermato che, per ragioni di garanzia del diritto di difesa, il termine per impugnare non può decorrere dalla sola pubblicazione quando la legge richiede la comunicazione come presupposto per l'efficacia dei termini processuali.
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