Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4587/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/2011 con cui era stato ingiunto a Pelcar il pagamento di € 341.059,26 oltre accessori per fornitura di conglomerato bituminoso. Pelcar sosteneva di aver ordinato, ricevuto e pagato una sola partita (fattura n. 371/2010), di non aver mai ricevuto le altre forniture e disconosceva le sottoscrizioni sui documenti di trasporto, affermando che non erano state apposte dal personale addetto alla ricezione della merce. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno rigettato l'opposizione; Pelcar ha impugnato la sentenza di appello avanti la Cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e contrasto logico in violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n.4, per avere la Corte valorizzato un documento (la fattura riconosciuta e pagata) dopo aver detto che gli altri DDT disconosciuti avevano solo valore indiziario; (2) errata valutazione e applicazione delle norme in materia di prova e presunzioni (artt. 2702, 2697, 2727, 2729 c.c.) e art. 360 c.p.c., n.3, perché la Corte avrebbe ritenuto provata la consegna sulla base di documenti disconosciuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, ritenendo che la Corte d'appello non avesse tenuto un ragionamento contraddittorio: i documenti di trasporto disconosciuti non costituiscono piena prova ma possono essere utilizzati come elementi indiziari senza che sia preliminarmente esperita la verificazione della sottoscrizione. La Corte di appello ha correttamente considerato decisivo il fatto che Pelcar avesse riconosciuto e pagato la fornitura indicata nella fattura n. 371/2010; confrontando le sottoscrizioni sui DDT relativi alla fornitura riconosciuta con quelle degli altri DDT, la Corte ha ritenuto emergere l'indizio che la merce fosse stata consegnata alla stessa persona, raggiungendo la prova presuntiva richiesta (con circostanze gravi, precise e concordanti). Per questi motivi il ricorso è stato respinto; Pelcar è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità liquidate in € 8.000, oltre accessori. La sentenza dà inoltre atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello. La Cassazione rileva che la Corte d'appello ha fornito motivazione aderente ai criteri richiesti dall'art. 132 c.p.c., con spiegazione logica della valutazione degli elementi probatori.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Fondamento invocato per vizio di motivazione/contrasto logico. La Cassazione ha escluso il vizio, ritenendo coerente il ragionamento della Corte territoriale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunta erronea valutazione delle norme probatorie. La Corte ha ritenuto non sussistente l'errore di diritto nella valutazione della prova presuntiva.

  • artt. 2702, 2697, 2727, 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorrente come norme riguardanti mezzi e oneri della prova e verificazione delle sottoscrizioni. La Cassazione, dal testo, interpreta queste norme nel senso che il disconoscimento dei documenti non impedisce la utilizzazione dei DDT come indizi; la verificazione della firma non è sempre prerequisito per l'uso indiziario dei documenti.

  • Cass. Sez. 3, sentenza 31/10/2014, Rv. 633325

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui i documenti disconosciuti possono assumere valore indiziario senza preventiva verificazione della firma.

  • Cass. Sez. Un., sentenza 23/06/2010, Rv. 613799

    Giurisprudenza richiamata nella stessa prospettiva: conferma che i documenti non firmati o disconosciuti conservano efficacia probatoria indiziaria in sede istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto, come previsto dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinato disposto con il comma 1-quater per quanto riguarda l'eventuale contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il disconoscimento formale di documenti di trasporto e delle sottoscrizioni non rende tali documenti automaticamente inutilizzabili: essi possono assurgere a valore indiziario e concorrere alla prova presuntiva della consegna.
  • Il riconoscimento e il pagamento di almeno una fattura/fornitura da parte della controparte possono costituire elemento decisivo che rafforza l'efficacia indiziaria di altri documenti relativi a forniture contestate.
  • Per fondare una prova basata su presunzioni occorrono circostanze "gravi, precise e concordanti": il giudice di merito deve motivare il collegamento tra elementi indiziari e la conclusione presuntiva, e la Cassazione controlla la coerenza logico-argomentativa di tale motivazione.
  • La verificazione giudiziale della firma non è sempre necessaria per usare un documento come elemento indiziario; tuttavia, per attribuirgli pieno valore probatorio potrebbe rendersi necessaria una procedura di verificazione.
  • In appello e in cassazione la censura sulla valutazione del fatto richiede di dimostrare un irrigidimento logico-contraddittorio o un errore di diritto nella valutazione delle prove; valutazioni plausibili del giudice del merito vengono normalmente lasciate inalterate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.