Cassazione Penale, Sentenza n. 20359/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il porto, senza giustificato motivo, di un paio di tronchesi "con punta acuminata" ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975. I motivi di impugnazione contestavano: 1) insufficienza e illogicità della motivazione circa la natura e la offensività dello strumento; 2) insussistenza degli elementi del reato e tesi che il porto doveva essere assorbito dal reato di furto aggravato (strumento usato per rimuovere placche antitaccheggio); 3) in subordine, richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); 4) riduzione della pena pecuniaria e maggiore rateizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle tronchesi come arma impropria ("strumento da punta o da taglio") idonea ad offendere, considerando che lo strumento era stato effettivamente utilizzato per esercitare violenza sulle cose (rimozione delle placche antitaccheggio). Ha escluso l'assorbimento del porto d'arma nel reato di furto aggravato, richiamando il principio secondo cui la circostanza aggravante del furto non rende legittimo il porto o la detenzione dell'arma. Ha inoltre respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p., rilevando precedenti penali specifici e reiterati dell'imputato che ostano all'esclusione della punibilità per tenuità. Infine ha ritenuto non censurabile la determinazione della pena (ammenda ridotta per il rito e misura ritenuta congrua), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
"strumenti da punta o da taglio" alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo"
La norma sanziona il porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere; la Corte interpreta il concetto di arma includendo anche armi improprie quando, per natura e circostanze, risultano chiaramente utilizzabili per l'offesa.
art. 625 cod. pen. (furto aggravato, violenza sulle cose)
L'uso dello strumento per rimuovere placche antitaccheggio configura violenza sulle cose ai fini dell'aggravante del furto; tale circostanza non assorbe il reato di porto ingiustificato di arma, perché tutela beni giuridici differenti.
art. 131‑bis cod. pen.
"particolare tenuità del fatto"
La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando l'imputato abbia precedenti penali reiterati o abbia compiuto plurime violazioni della stessa indole; la Corte ha ritenuto i precedenti del ricorrente ostativi.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Principi relativi alla determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella graduazione della sanzione, purché motivi sinteticamente l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133; motivazione sommaria è sufficiente quando la pena è sotto la media edittale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Strumenti di uso civile (tronchesi, cacciaviti, martelli ecc.) possono essere qualificati come "armi improprie" quando, per caratteristiche e circostanze (luogo, modo d'uso), risultano chiaramente idonei ad offendere la persona.
- L'utilizzo dello strumento per esercitare violenza sulle cose (es. rimozione di dispositivi antitaccheggio) rafforza la qualificazione come arma impropria e non determina l'assorbimento del reato di porto nel reato di furto aggravato.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131‑bis (tenuità), il difensore deve dimostrare assenza di precedenti specifici o plurime violazioni della stessa indole; precedenti reiterati o recidiva ostacolano l'applicazione della causa di non punibilità.
- Nelle impugnazioni in Cassazione, le doglianze sulla motivazione richiedono di dimostrare illogicità manifesta o carenza rilevante; motivazione anche sintetica è spesso sufficiente quando la valutazione del merito (es. determinazione della pena) non appare arbitraria.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, è utile provare un "giustificato motivo" per il porto (es. uso lavorativo documentato), negare l'uso violento o mostrare che lo strumento non era chiaramente utilizzabile per l'offesa, e limitare o contestare i precedenti che osterebbero all'applicazione di misure favorevoli.
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