Cassazione Penale, Ordinanza n. 40978/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il pubblico ministero aveva chiesto la conversione di una pena pecuniaria di 1.379 euro di multa, rimasta non pagata e riferita a tre condanne ricomprese nel cumulo in esecuzione. Il magistrato di sorveglianza di Trento aveva respinto l’istanza ritenendo il condannato solvibile. Con un unico motivo il ricorrente ha sostenuto che, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, gli artt. 102 e 103 della l. n. 689 del 1981 imporrebbero, nel caso di condannato inadempiente ritenuto solvibile, la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva, senza possibilità di restituzione degli atti al pubblico ministero; per l’insolvente, invece, opererebbero le diverse forme di conversione previste dall’art. 103. Il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della doglianza sulla conversione della pena pecuniaria, ma ha ritenuto che l’impugnazione fosse stata proposta con uno strumento processuale errato. Ha quindi qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ex artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, c.p.p., perché il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di conversione delle pene pecuniarie è emesso senza formalità e va contestato davanti allo stesso giudice con opposizione. In applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, gli atti sono stati trasmessi al magistrato di sorveglianza di Trento per la decisione in contraddittorio.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Viene richiamato per delimitare l’enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È indicato come riforma che ha modificato la disciplina della conversione delle pene pecuniarie.
art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689
Secondo il ricorrente disciplina la conversione della pena pecuniaria nel caso del condannato ritenuto solvibile.
art. 103 l. 24 novembre 1981, n. 689
Secondo il ricorrente disciplina la conversione della pena pecuniaria nel caso del condannato ritenuto insolvente.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Prevede che il magistrato di sorveglianza provveda con ordinanza senza formalità, avverso la quale è proponibile opposizione davanti allo stesso giudice.
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
Stabilisce che, per determinate materie tra cui la conversione delle pene pecuniarie, si procede ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., quindi con opposizione e non con ricorso per cassazione.
art. 666 c.p.p.
Richiamato come modello procedurale successivo all’opposizione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.
art. 671 c.p.p.
Citato solo per distinguere un diverso precedente giurisprudenziale ritenuto non pertinente, perché materia non ricompresa nella procedura ex art. 667, comma 4, c.p.p.
principio di conservazione delle impugnazioni
L’atto erroneamente proposto come ricorso per cassazione viene mantenuto e riqualificato nel corretto mezzo di impugnazione, cioè opposizione.
Massime di principio
- Quando il magistrato di sorveglianza decide in una materia ricompresa nell’art. 678, comma 1-bis, c.p.p. e adotta un’ordinanza senza formalità ex art. 667, comma 4, c.p.p., il mezzo di impugnazione corretto è l’opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione.
- Se un’impugnazione è proposta con il mezzo sbagliato ma l’ordinamento consente di individuare con certezza quello corretto, opera il principio di conservazione delle impugnazioni e l’atto va riqualificato, anziché essere semplicemente dichiarato inammissibile.
- La disciplina della conversione delle pene pecuniarie rientra tra le materie per le quali il legislatore ha previsto un procedimento camerale semplificato con contraddittorio differito, e le ordinanze rese in tale forma seguono il regime dell’opposizione.
- I precedenti relativi a materie non soggette alla procedura ex art. 667, comma 4, c.p.p. non sono pertinenti per stabilire il regime impugnatorio delle ordinanze rese dal magistrato di sorveglianza nelle materie espressamente ricomprese in tale norma.
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