Cassazione Penale, Ordinanza n. 34647/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 1° ottobre 2025, che lo ha ritenuto responsabile del delitto di falsa testimonianza. Con il primo e il secondo motivo ha contestato l’affermazione di responsabilità, chiedendo una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie. Il 24 luglio 2026 ha depositato una memoria sostenendo l’ammissibilità del ricorso e chiedendo la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di cassazione. La parte civile ha depositato memoria il 9 luglio 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i primi due motivi sollecitavano una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e riproponevano doglianze già esaminate e respinte con motivazione ritenuta corretta dal giudice di merito. La memoria dell’imputato non ha modificato tale conclusione. Per effetto dell’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né consente di precisare eventuali importi o ulteriori statuizioni. Non sono state liquidate spese in favore della parte civile, poiché la sua memoria non ha apportato un contributo utile alla decisione.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.
La disposizione individua il reato oggetto dell’affermazione di responsabilità impugnata; nel testo disponibile la Corte non sviluppa una distinta interpretazione degli elementi costitutivi del delitto.
art. 616 c.p.p.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparenza di una censura sulla responsabilità, sollecita una nuova valutazione o una lettura alternativa delle fonti di prova, riservata al giudice di merito.
- La riproposizione di doglianze probatorie già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare vizi scrutinabili in sede di legittimità, non consente di superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La memoria della parte civile che non apporta un contributo utile alla decisione non giustifica la liquidazione delle spese in suo favore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34600/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34606/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34608/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34610/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34611/2026 del 28/09/2026
- ordinanza_penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34612/2026 del 28/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →