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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23972/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che lo aveva assolto dal capo a) relativo a materiale esplosivo e ritenuto responsabile solo per il capo b), in materia di polvere e munizioni. Il ricorso articolava quattro censure: la prima deduceva una lesione del diritto di difesa per asserita mancata ricezione degli avvisi; le altre tre denunciavano vizi di motivazione, qualificati come illogicità e insufficienza, sostenendo in sostanza che la ricostruzione del giudice di merito fosse erronea quanto alla qualità della polvere e delle munizioni, alla riferibilità del materiale sequestrato al padre dell'imputato e all'idoneità del luogo di deposito. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, perché non indicava quale concreta compromissione del diritto di difesa fosse derivata dalla dedotta omissione degli avvisi, con riferimento specifico alla sola contravvenzione ritenuta sussistente. Gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili perché miravano a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale e indiziario, attività non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre ritenuto irrilevante il successivo ricorso ex art. 625-bis c.p.p. presentato dopo altra ordinanza della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    "ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p."

    Richiamato solo per escluderne l'incidenza sulla decisione del ricorso in esame, trattandosi di un atto successivo e irrilevante ai fini della valutazione di ammissibilità.

  • art. 121 c.p.p.

    "da valere in ogni caso anche come memoria ex art. 121 c.p.p."

    Menzi onato dal ricorrente in un atto successivo, ma ritenuto non influente sulla decisione del ricorso principale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che deduce una lesione del diritto di difesa deve indicare in modo specifico quale concreta incidenza pregiudizievole abbia prodotto la denunciata omissione, non essendo sufficiente una censura meramente assertiva o generica.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o degli elementi fattuali già apprezzati dai giudici di merito, quando la censura miri solo a sostituire una diversa lettura dei fatti.
  • Le doglianze che investono la qualità delle cose sequestrate, la loro riferibilità soggettiva o l'idoneità del luogo di rinvenimento sono inammissibili se non evidenziano un reale vizio della motivazione ma mirano a una rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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