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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17972/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia del 9 gennaio 2025, che aveva applicato la pena richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. in ordine a un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso veniva dedotta, in modo generico, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità e il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto, i motivi proposti, perché estranei a tali tassativi limiti, sono stati ritenuti inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibili in questa sede i vizi lamentati dall'imputato, perché non rientranti nei motivi tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, decidendo senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; motivi diversi sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    il mancato proscioglimento non è deducibile in cassazione oltre i limiti tassativi previsti per il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nelle ipotesi previste.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390

    indicato come norma incriminatrice oggetto dell'applicazione della pena; il testo riporta questo riferimento normativo.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Le doglianze relative alla motivazione sulla responsabilità o al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono proponibili in cassazione contro il patteggiamento, se non nei limiti tassativi previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento propone censure estranee ai motivi tipizzati, la Corte dichiara l'inammissibilità senza affrontare il merito e applica le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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