Sentenza del 21/09/2016 n. 5380 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Accertamento sintetico - Prova documentale contraria - Contribuente - Contenuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente considerando una spesa per incrementi patrimoniali. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo, in via documentale, di avere disponibilità economiche sufficienti a giustificare la spesa. La questione riguardava l'ampiezza della prova contraria prevista dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973: non è sufficiente dimostrare genericamente l'esistenza di redditi, ma occorre provare che la specifica spesa patrimoniale sia stata sostenuta proprio mediante redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
La decisione
La sentenza ha affermato che, nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria deve dimostrare il nesso tra la spesa contestata e l'impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La mera disponibilità di tali redditi, oppure l'indicazione di redditi ordinariamente dichiarati, non è sufficiente a superare la presunzione dell'Ufficio. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 6
La prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
La norma richiede non solo di provare l'esistenza o la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche che la specifica spesa per l'incremento patrimoniale sia stata effettivamente finanziata con tali redditi.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico basato su una spesa patrimoniale, il contribuente deve documentare il collegamento concreto tra la spesa e la fonte finanziaria indicata.
- La semplice disponibilità di risparmi, redditi dichiarati o redditi esenti non dimostra automaticamente che tali somme siano state utilizzate per sostenere l'investimento contestato.
- La prova contraria deve essere specifica, tracciabile e temporalmente coerente con la spesa: occorre dimostrare provenienza, disponibilità e impiego delle somme.
- I redditi ordinariamente assoggettati a imposta non sono, da soli, idonei a soddisfare la specifica prova richiesta dall'art. 38, comma 6, se l'accertamento riguarda l'utilizzo di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
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