Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32311/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto al merito della condanna, la sentenza impugnata è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso articolava tre motivi: i primi due contestavano la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 337 c.p., ma la Corte di cassazione li ha ritenuti generici perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta. Il terzo motivo riguardava la dosimetria della pena, lamentando in sostanza l'eccessività del trattamento sanzionatorio; la Corte ha rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mero arbitrio o manifesta illogicità, evenienze escluse nel caso concreto poiché la pena era prossima al minimo edittale e sorretta da motivazione congrua sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in sede di merito, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio di determinazione giudiziale della pena, nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la commisurazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La censura sulla responsabilità penale deve essere specifica e autosufficiente: la mera genericità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la scelta sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La pena prossima al minimo edittale, se sorretta da motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, non integra vizio sindacabile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.