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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25370/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero su una somma contante di €126.050,00 (oltre ad un'arma). La difesa deduceva violazione di legge e omessa motivazione per mancata illustrazione del nesso tra il reato contestato (detenzione abusiva di arma e/o ricettazione ai sensi dell'art. 648 cod.pen.) e la somma sequestrata, nonché per l'uso ingiustificato di argomentazioni tipiche del sequestro preventivo (periculum in mora). Inoltre la difesa ha allegato la possibile lecita provenienza del denaro (redditi da locazione, prelievi da libretti postali e conto corrente) contestando la sproporzione fondata solo sull'ultima dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato che il decreto di sequestro probatorio non ha adeguatamente motivato il nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato né ha indicato elementi concreti che giustificassero l'ipotesi che il denaro costituisse, per la sua materialità, prova del reato (es. banconote con connotazioni identificative o elementi di contesto che individuino la tipologia del reato presupposto). La motivazione sulla possibile falsità delle banconote è stata ritenuta assertiva e priva di elementi. È stata inoltre censurata l'applicazione di ragionamenti tipici del sequestro preventivo alla misura probatoria e la scarsa considerazione delle deduzioni difensive (anche con riferimenti di reddito attribuiti impropriamente ad altri soggetti).

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma potenzialmente violata in relazione alle garanzie procedurali; la Corte richiama l'obbligo di motivazione piena degli atti cautelari

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamato fra le norme dedotte nella censura, relativo alle garanzie e motivazione dei provvedimenti cautelari; la decisione sottolinea l'esigenza di motivazione specifica per il sequestro probatorio

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nel quadro delle doglianze sulla procedura cautelare; la Corte valorizza il principio che il sequestro probatorio richiede elementi idonei a collegare la cosa al reato

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame/impugnazione degli atti cautelari. La Corte annulla e rinvia ai sensi dell'art. 324, comma 5, per un nuovo esame del Tribunale che dovrà motivare correttamente

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione: la Corte osserva che, per presumere il fumus di ricettazione in sede cautelare, occorrono elementi che consentano almeno di individuare la tipologia del reato presupposto; non è sufficiente la mera sproporzione reddituale o le modalità di occultamento

Massime di principio

  • Il denaro può essere sottoposto a sequestro probatorio solo se le banconote o le monete hanno caratteristiche identificative o vi sono elementi concreti che rendano il denaro stesso fonte diretta di prova del reato; altrimenti la misura appropriata è il sequestro preventivo.
  • Per il reato di ricettazione non è sufficiente dedurre il fumus dalla sola sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità liquide o dalle modalità di occultamento: è necessario indicare elementi significativi che colleghino la provvista a una o più fattispecie delittuose individuate almeno per tipologia.
  • Il giudice cautelare deve fornire motivazione specifica e non assertiva quando afferma presunti elementi (es. ipotesi di falsità delle banconote): ogni asserzione probatoria richiede l'indicazione degli elementi istruttori che la supportano.
  • Non è ammissibile applicare, senza adeguata motivazione, i presupposti del sequestro preventivo (periculum in mora, aggravamento delle conseguenze del reato) per giustificare un sequestro probatorio: le finalità e i requisiti delle due misure sono distinti.
  • La documentazione prodotta dalla difesa (es. contratti di locazione, movimentazioni bancarie, libretti postali) deve essere considerata ed esaminata con attenzione dal giudice cautelare; la semplice affermazione della 'inattendibilità' della giustificazione richiede una motivazione puntuale.

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