Cassazione Penale, Sentenza n. 11317/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caltagirone impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà di Reggio Emilia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della somma di 151.598,95 euro quale presunto profitto del delitto tributario contestato al capo 5). L'odierno ricorso era stato proposto come "appello cautelare reale" dal difensore avv. Michelangelo Strammiello e, per un errore di qualificazione, gli atti erano stati trasmessi e qualificati come ricorso per cassazione dal Presidente della Sezione impugnazioni cautelari penali del Tribunale di Bologna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo assorbente: il difensore che ha proposto il ricorso non è iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, requisito inderogabile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., anche nell'ipotesi di conversione dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo (misura non riportata nel testo disponibile), ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato per qualificare la composizione del Tribunale di merito che ha deciso il riesame; citazione formale della base normativa sull'individuazione del giudice competente per il provvedimento impugnato.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma di riferimento per il riesame cautelare reale (il ricorrente aveva indicato l'impugnazione come appello cautelare reale ex art. 322), ma la Corte segnala che la qualificazione non può eludere i requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce l'istituto della conversione dell'impugnazione per il principio di conservazione degli atti; la Corte chiarisce che tale conversione comporta solo il trasferimento automatico del procedimento al giudice competente e non deroga alle regole formali e ai requisiti propri dell'impugnazione correttamente qualificata.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione debba essere proposto esclusivamente da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte ha interpretato tale norma in senso rigoroso: l'iscrizione è un requisito formale imprescindibile anche quando l'impugnazione sia stata originariamente errata nella qualificazione e venga convertita.
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma disponendo la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria, ritenendo che non sussistesse l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità (richiamando la giurisprudenza costituzionale di riferimento).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza richiamata per escludere il riconoscimento dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; supporta la decisione di applicare la sanzione pecuniaria e le spese.
Sez. 1, n. 9960 del 05/07/1994 (Plini, Rv. 199740 - 01)
Giudicatura di legittimità citata in senso conforme: anche in precedenti decisioni è stato affermato che l'errata qualificazione dell'impugnazione non può aggirare il requisito dell'iscrizione all'albo speciale per i cassazionisti.
Massime di principio
- La conversione automatica dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.) non sopprime i requisiti formali previsti per il tipo di impugnazione nella quale il ricorso venga in concreto inquadrato: se la conversione produce un ricorso per cassazione, valgono comunque le regole proprie del ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è, a pena di inammissibilità, proponibile solo da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti (art. 613, comma 1 c.p.p.): prima di proporre un rimedio avanti la Corte di Cassazione occorre verificare l'iscrizione del difensore nel relativo albo.
- Un difetto formale essenziale relativo alla legittimazione del difensore determina l'inammissibilità del ricorso anche se l'errore consiste nella errata qualificazione dell'impugnazione in sede di presentazione.
- In caso di inammissibilità per cause imputabili al ricorrente o al suo difensore, la norma (art. 616 c.p.p.) consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, salvo che venga accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Prima di depositare un'impugnazione è buona prassi verificare la corretta qualificazione dell'atto e l'idoneità formale del difensore (iscrizione all'albo speciale se si prospetta ricorso per cassazione); in mancanza, valutare il tempestivo intervento di un difensore cassazionista o la rinnovazione dell'atto quando consentito.
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