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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29149/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro sequestrate, ma ha confermato la condanna di due imputati alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa ciascuno per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) erronea applicazione di legge con riguardo alla posizione di uno degli imputati, sostenendo che a lui non sarebbe riferibile la condotta criminosa contestata; 2) violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, lamentando in sostanza che la Corte territoriale avrebbe mal valutato il compendio probatorio e omesso di escludere la responsabilità degli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le prime e terze censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, l'ha ritenuta manifestamente infondata perché la Corte di merito aveva motivato in modo adeguato il diniego della lieve entità, valorizzando elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio e, quindi, escludendo la minima offensività. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per detenzione e cessione di stupefacenti

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di lieve entità che richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza e grado di purezza; il riconoscimento va escluso se anche uno solo degli elementi rilevanti depone contro la minima offensività

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    la modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura autonoma dei fatti o delle prove

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata come intervento che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza mutare la natura del sindacato della Cassazione sui vizi di motivazione

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare, in caso di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito; i motivi che si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali, quando la sentenza impugnata abbia esposto un iter logico-argomentativo coerente e specifico.
  • La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti richiede un apprezzamento complessivo e unitario di tutti i parametri normativi; il giudice deve considerare sia le modalità dell'azione sia la qualità e quantità della droga, potendo negare il comma 5 quando uno solo degli elementi rilevanti evidenzi una offensività non minima.
  • La motivazione che dia conto di indici di professionalità dell'attività di spaccio è idonea a escludere la configurabilità della fattispecie di lieve entità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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