Sentenza del 20/04/2016 n. 7870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto due ricorsi riuniti. Il primo riguardava il diniego tacito dell'Agenzia sull'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di recupero di un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000. Il secondo riguardava la cartella di pagamento conseguente all'avviso, contestata sia per la mancata ricezione dell'atto presupposto, sia per omessa pronuncia e per asserito difetto di sottoscrizione. La società ha dedotto, principalmente, violazioni dell'art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Quanto al ricorso sull'autotutela, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un quesito di diritto tautologico e astratto, mentre il secondo è stato dichiarato inammissibile per la mancanza del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Quanto al ricorso sulla cartella, anche il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del momento di sintesi e il secondo per inidoneità del quesito di diritto. La società è stata condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Prevede il credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate; l'Agenzia delle Entrate ha contestato la sussistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. Nel caso concreto, i quesiti formulati dalla ricorrente sono stati ritenuti tautologici, astratti e inidonei a dimostrare una concreta omissione di pronuncia.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione di un quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, di un distinto momento di sintesi. La loro assenza o inidoneità ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento, tra cui l'omessa pronuncia; tuttavia la censura deve essere specifica e concretamente riferita alla decisione impugnata.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità per la mancata formulazione del momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'autotutela tributaria non può essere utilizzata per riproporre contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro l'avviso di accertamento o di recupero ormai definitivo.
- La mancata impugnazione dell'atto presupposto può rendere preclusa la contestazione dei suoi vizi in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, salvo specifiche ipotesi di mancata notificazione o altri vizi propri della cartella.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico, concreto e direttamente collegato alla decisione impugnata; quesiti astratti o tautologici possono comportare l'inammissibilità.
- Quando è dedotto un vizio di motivazione soggetto all'art. 366-bis c.p.c., occorreva indicare chiaramente il fatto controverso e decisivo e il punto in cui la motivazione risultava insufficiente o contraddittoria.
- La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna alle spese a carico del ricorrente.
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