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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4405 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di due programmatori elettronici destinati a regolare il flusso dei liquidi in impianti di irrigazione. La società sosteneva che i dispositivi, privi di autonomia funzionale perché collegati alle elettrovalvole e subordinati all'inserimento di programmi informatici, dovessero essere classificati come parti dell'impianto di irrigazione, nella voce 8424. L'Agenzia sosteneva invece che si trattasse di apparecchi autonomamente riconducibili alla voce 9032, relativa agli strumenti e apparecchi automatici di regolazione o controllo. La Cassazione ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito, che avevano valorizzato la destinazione del bene all'impianto senza applicare correttamente le regole unionali sulla classificazione delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza d'appello e ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto corretta la classificazione dei programmatori nella voce 9032 89 00, poiché la loro funzione consiste nella regolazione automatica del flusso di liquidi e nel mantenimento del valore prescritto. La mancanza di autonomia funzionale e il fatto che i dispositivi fossero componenti dell'impianto di irrigazione non sono stati considerati decisivi. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa n. 1

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e dalle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

    La classificazione deve essere effettuata principalmente sulla base del testo delle voci tariffarie e delle relative note legali, non sulla base dei titoli dei capitoli o della sola funzione complessiva dell'impianto.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa n. 6

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra.

    Anche la scelta della sottovoce deve seguire il testo normativo e le note applicabili, con il raffronto tra sottovoci dello stesso livello.

  • Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti e accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati.

    La lettera a) stabilisce la regola principale: una parte che costituisce essa stessa un oggetto autonomamente classificabile in una voce specifica mantiene tale classificazione, indipendentemente dalla macchina cui è destinata. La lettera b) opera solo in via sussidiaria, quando la parte non è classificabile autonomamente in una voce propria.

  • Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.

    Per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85 vale un criterio analogo: prima si verifica se la parte rientra autonomamente in una voce specifica; solo se ciò non avviene si considera la destinazione esclusiva o principale a una determinata macchina.

  • Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 7, lettera a), voce 9032

    La voce 9032 comprende unicamente gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi (...) la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo.

    Un dispositivo che misura e regola automaticamente il flusso di un liquido, mantenendolo al valore impostato, rientra nella voce 9032 anche se installato come componente di un impianto più ampio.

  • Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 1, lettera m)

    La sezione non comprende gli oggetti del capitolo 90.

    Un apparecchio che rientra nel capitolo 90 non può essere ricondotto alla classificazione della Sezione XVI, inclusa quella dell'impianto o della macchina di cui costituisce componente.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH

    La disciplina sulle parti destinate a macchine specifiche è sussidiaria e si applica solo quando la parte non costituisce un oggetto autonomamente riconducibile a una voce tariffaria propria.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 febbraio 2007, causa C-183/06, Ruma

    Sono richiamati i criteri unionali relativi alla classificazione delle parti di macchine secondo la loro eventuale autonoma riconducibilità a una voce specifica.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 novembre 2014, causa C-666/13, Rohm Semiconductor GmbH

    I medesimi criteri di prevalenza della classificazione autonoma della parte trovano applicazione anche nell'ambito dei capitoli 84 e 85.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale di un componente occorre verificare anzitutto se esso sia autonomamente descritto in una specifica voce tariffaria; in tal caso prevale la classificazione propria del componente, anche se destinato esclusivamente a un impianto determinato.
  • La mancanza di autonomia funzionale o la necessità di collegamento ad altri elementi non impediscono, di per sé, la classificazione autonoma del dispositivo, se esso svolge una funzione tipica e normativamente descritta in una voce della Nomenclatura combinata.
  • La destinazione del bene a una macchina o a un impianto specifico assume rilievo solo in via sussidiaria, quando il bene non sia già classificabile autonomamente in una voce propria.
  • Per scegliere tra la voce relativa all'impianto complessivo e quella relativa al componente, bisogna confrontare le funzioni concretamente svolte dal componente con le descrizioni e le note legali delle singole voci, non limitarsi alla funzione generale dell'impianto.
  • Un dispositivo che regola automaticamente il flusso, la pressione, il livello o altra caratteristica di un fluido può rientrare nella voce 9032 anche quando è integrato in un impianto di irrigazione o in altra macchina.
  • Le note legali di sezioni e capitoli hanno valore determinante e possono escludere che un bene classificabile nel capitolo 90 venga ricondotto alla voce dell'impianto appartenente alla Sezione XVI.

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