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direttiva

Direttiva 2010/34

Direttiva 2010/34/UE della Commissione, del 31 maggio 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva penconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la disciplina UE sul penconazolo, sostanza attiva già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, rimuovendo la precedente limitazione agli usi in serra. A seguito della valutazione delle informazioni supplementari presentate dal notificante, la Commissione conclude che non vi sono ostacoli all’estensione dell’uso, ferma restando una specifica richiesta di ulteriori dati sul metabolita CGA179944 in suoli acidi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1° luglio 2010.

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per estendere l’utilizzo del penconazolo, eliminando la limitazione ai soli impieghi in serra e mantenendo una richiesta di ulteriori informazioni sul metabolita CGA179944 in suoli acidi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penconazolo, iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sulle condizioni di autorizzazione degli usi della sostanza, con riferimento agli impieghi come fungicida; resta ferma la possibilità per gli Stati membri di richiedere ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo CGA179944 in suoli acidi. È atto rilevante ai fini SEE.

Modifica dell’utilizzo del penconazolo

La direttiva 2010/34/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE, modificando l’allegato I con riferimento alla sostanza attiva penconazolo. Il contesto è quello dell’aggiornamento delle condizioni di iscrizione di una sostanza attiva fitosanitaria già approvata a livello UE, alla luce di informazioni supplementari presentate dal notificante e riesaminate dalla Commissione, dagli Stati membri e dall’EFSA.

Finalità e presupposti della modifica

Dai considerando risulta che il penconazolo era stato in precedenza iscritto con una limitazione agli usi in serra e con l’obbligo per il notificante di fornire ulteriori informazioni sul metabolita nel suolo U1 entro il 31 dicembre 2011, in forza della direttiva 2009/77/CE. Le informazioni supplementari presentate il 6 maggio 2009 alla Germania, quale Stato membro relatore, e la successiva valutazione hanno condotto alla conclusione che i prodotti fitosanitari contenenti penconazolo possono essere considerati, in generale, conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, per gli usi previsti nel fascicolo originale e nel rapporto di riesame.

Ambito di applicazione e contenuto sostanziale

La direttiva si riferisce all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti penconazolo e incide sulle condizioni di impiego della sostanza nell’ordinamento degli Stati membri. La modifica sostanziale consiste nell’eliminazione della limitazione agli usi in serra: la nuova formulazione dell’allegato consente soltanto gli usi come fungicida. Resta comunque una condizione specifica di follow-up tecnico-scientifico: gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in suoli acidi del metabolita nel suolo CGA179944.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 30 giugno 2010 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e a trasmettere alla Commissione il testo di tali disposizioni con una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono essere applicate dal 1° luglio 2010. Inoltre, quando adottano le disposizioni di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e natura dell’atto

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. In quanto direttiva, vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, entro il termine di recepimento indicato.

Disposizioni principali

Modifica dell’iscrizione del penconazolo nell’allegato I

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come da allegato della direttiva. Nella riga 292, colonna "Disposizioni specifiche", la parte A è sostituita nel senso che possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. Viene quindi eliminata la precedente limitazione che consentiva solo gli usi in serra.

Ulteriori informazioni richieste sul metabolita

Nella parte B, quarto comma, la richiesta di ulteriori informazioni riguarda ora il destino e il comportamento in suoli acidi del metabolita nel suolo CGA179944, in sostituzione del precedente riferimento al metabolita U1. La direttiva conferma che l’iscrizione può essere subordinata a condizioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2010, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attiveautorizzazioni amministrative

Testo integrale

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