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Direttiva 2010/30

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/30/UE rifonde la precedente direttiva 92/75/CEE e istituisce un quadro armonizzato per l’etichettatura energetica e le informazioni uniformi sui prodotti connessi all’energia. L’obiettivo è orientare le scelte dei consumatori verso prodotti più efficienti e incentivare i fabbricanti a migliorare il rendimento energetico e il consumo di altre risorse essenziali. La disciplina si fonda su atti delegati della Commissione, che definiscono per ciascuna tipologia di prodotto i requisiti di etichetta, scheda, classificazione e informazioni correlate. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 20 giugno 2011, applicandole dal 20 luglio 2011.

Quadro armonizzato UE per l’etichettatura energetica e l’informazione uniforme sul consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti connessi all’energia che abbiano un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso, nell’ambito dell’Unione. Riguarda le informazioni fornite agli utilizzatori finali tramite etichetta, scheda e materiale pubblicitario/promozionale, nonché le vendite a distanza, compreso Internet. Sono esclusi i prodotti usati, i mezzi di trasporto di cose o persone e la piastrina indicante la potenza apposta per motivi di sicurezza.

Etichettatura energetica e informazioni uniformi sui prodotti connessi all’energia

La direttiva 2010/30/UE rifonde la direttiva 92/75/CEE e amplia il sistema europeo di etichettatura energetica oltre gli apparecchi domestici, includendo i prodotti connessi all’energia che incidono sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso. Il suo obiettivo è migliorare l’efficienza energetica tramite un’informazione chiara, comparabile e uniforme agli utilizzatori finali, così da orientare la domanda di mercato verso prodotti più performanti e stimolare l’innovazione dei fabbricanti.

Finalità e logica del sistema

La direttiva si colloca nel quadro delle politiche UE sull’efficienza energetica, sul consumo sostenibile e sulla riduzione delle emissioni. I considerando evidenziano che la sola azione del mercato non basta a promuovere un uso razionale dell’energia senza informazioni accurate e confrontabili; per questo è previsto un sistema comune di etichettatura e di schede informative, semplice e facilmente riconoscibile.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 istituisce un quadro di armonizzazione delle misure nazionali relative all’informazione degli utilizzatori finali. La disciplina si applica ai prodotti che hanno un impatto notevole, diretto o indiretto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso.

Sono espressamente esclusi:

  • i prodotti usati;
  • i mezzi adibiti al trasporto di cose o persone;
  • la piastrina, o equivalente, indicante la potenza e apposta per ragioni di sicurezza.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce definizioni centrali per l’applicazione pratica della direttiva. In particolare:

  • il "prodotto connesso all’energia" è qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso in commercio o messo in servizio nell’Unione, comprese determinate parti autonome;
  • il "fornitore" è il fabbricante, il rappresentante autorizzato nell’Unione o l’importatore, e in mancanza di questi la persona che immette o mette in servizio il prodotto;
  • il "distributore" comprende dettagliante, locatore o altra persona che venda, noleggi o esponga prodotti agli utilizzatori finali;
  • le "altre risorse essenziali" comprendono acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale.

La distinzione tra impatto diretto e indiretto consente di includere sia i prodotti che consumano energia direttamente, sia quelli che contribuiscono a risparmi energetici durante l’uso.

Obblighi degli Stati membri

L’articolo 3 attribuisce agli Stati membri la responsabilità di garantire l’effettività del sistema. Devono assicurare che fornitori e distributori rispettino gli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 e vietare l’uso di etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi quando possano ingannare o creare confusione sugli aspetti energetici.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • accompagnare l’introduzione del sistema con campagne informative e promozionali per un uso più responsabile dell’energia;
  • favorire la cooperazione tra autorità nazionali o regionali e con la Commissione;
  • usare, quanto più possibile, mezzi elettronici nello scambio di informazioni;
  • garantire sicurezza, riservatezza e protezione dei dati sensibili trasmessi.

In caso di non conformità, lo Stato membro deve imporre al fornitore la messa a norma del prodotto con misure efficaci e proporzionate. Se vi è il sospetto fondato di non conformità, devono essere adottate misure preventive; se la non conformità persiste, lo Stato membro può limitare o vietare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, oppure disporre il ritiro dal mercato.

Ogni quattro anni gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione una relazione sulle attività di controllo e sul livello di conformità nei rispettivi territori.

Obblighi informativi verso gli utilizzatori finali

L’articolo 4 impone che le informazioni sul consumo di energia elettrica, di altre forme di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali siano rese note agli utilizzatori finali mediante scheda ed etichetta, anche nei casi di vendita a distanza, compreso Internet.

Per i prodotti da incasso o installati, le informazioni sono fornite solo se previste dal relativo atto delegato. Pubblicità e materiale tecnico-promozionale che contengano riferimenti al consumo energetico o al prezzo devono richiamare la classe di efficienza energetica; il materiale tecnico-promozionale deve comunque fornire le informazioni necessarie sul consumo o rinviare alla classe pertinente.

Obblighi dei fornitori

L’articolo 5 disciplina gli adempimenti dei fornitori. Essi devono fornire etichetta e scheda per i prodotti compresi in un atto delegato e predisporre una documentazione tecnica sufficiente a verificare l’esattezza dei dati esposti.

La documentazione tecnica deve contenere almeno:

  • una descrizione generale del prodotto;
  • se del caso, i risultati dei calcoli progettuali;
  • i risultati delle prove disponibili, incluse quelle di organismi notificati pertinenti;
  • i riferimenti ai modelli analoghi, quando valori di questi ultimi siano stati utilizzati.

La documentazione va conservata per almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto interessato e, su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato o della Commissione, deve essere trasmessa in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi.

I fornitori devono inoltre:

  • fornire gratuitamente le etichette ai distributori;
  • consegnare le etichette tempestivamente su richiesta dei distributori;
  • fornire una scheda del prodotto;
  • inserire la scheda negli opuscoli illustrativi o, in mancanza, fornirla con l’ulteriore documentazione;
  • garantire l’esattezza di etichette e schede;
  • consentire la pubblicazione delle informazioni riportate su etichetta o scheda.

Alcuni obblighi specifici dell’articolo 5, lettere d), g) e h), si applicano dal 31 luglio 2011.

Obblighi dei distributori e presentazione delle etichette

L’articolo 6 richiede ai distributori di esporre le etichette in modo visibile e leggibile e di presentare la scheda nella documentazione che accompagna il prodotto venduto agli utilizzatori finali. Quando un prodotto è esposto, deve essere apposta l’etichetta nella posizione chiaramente visibile prevista dall’atto delegato applicabile e nella versione linguistica pertinente.

Vendita a distanza

L’articolo 7 disciplina le vendite per corrispondenza, catalogo, Internet, televendita e ogni altra forma in cui il potenziale acquirente non possa vedere il prodotto esposto. In tali casi, gli atti delegati devono garantire che le informazioni contenute nell’etichetta e nella scheda siano fornite prima dell’acquisto. Gli atti delegati stabiliscono anche le modalità di esposizione o trasmissione di tali informazioni.

Libera circolazione e presunzione di conformità

L’articolo 8 tutela la libera circolazione dei prodotti conformi alla direttiva e all’atto delegato applicabile: gli Stati membri non possono vietarne, limitarne o ostacolarne la commercializzazione o la messa in servizio nel proprio territorio.

Le etichette e le schede si presumono conformi salvo prova contraria. Se vi sono motivi per dubitare della correttezza delle informazioni, gli Stati membri possono esigere dal fornitore la dimostrazione dell’accuratezza ai sensi dell’articolo 5.

Appalti pubblici e incentivi

L’articolo 9 introduce un collegamento tra etichettatura energetica, acquisti pubblici e incentivi nazionali. Per i prodotti oggetto di un atto delegato, le amministrazioni aggiudicatrici devono cercare di acquistare soltanto prodotti che soddisfino i criteri del massimo livello di prestazione e della migliore classe di efficienza energetica. Gli Stati membri possono rendere tale scelta obbligatoria, nei limiti previsti dalla direttiva 2004/18/CE e tenendo conto di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e concorrenza.

Per gli incentivi, gli Stati membri devono orientarsi ai massimi livelli di prestazione e alla migliore classe energetica. Le misure fiscali e di bilancio non sono considerate incentivi ai fini della direttiva.

Atti delegati: criteri, contenuti e classificazione

L’articolo 10 è il cuore tecnico della disciplina: la Commissione, mediante atti delegati, definisce per ciascun tipo di prodotto gli elementi specifici di etichetta e scheda.

Un prodotto può essere incluso in un atto delegato quando:

  • presenta un notevole potenziale di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse essenziali;
  • i prodotti equivalenti sul mercato mostrano prestazioni molto diverse;
  • la misura è coerente con la legislazione UE applicabile e con eventuali strumenti di autoregolamentazione efficaci.

Nel preparare un atto delegato, la Commissione deve considerare i parametri ambientali significativi della direttiva 2009/125/CE, valutare gli impatti su ambiente, utilizzatori finali, fabbricanti e PMI, consultare le parti interessate e prevedere date di applicazione e periodi transitori adeguati.

Gli atti delegati devono specificare in particolare:

  • la definizione esatta del tipo di prodotto;
  • norme e metodi di misurazione;
  • requisiti della documentazione tecnica;
  • forma grafica e contenuto dell’etichetta;
  • posizione dell’etichetta sul prodotto esposto e modalità per vendite a distanza;
  • contenuto e formato della scheda;
  • contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario;
  • eventuale durata della classificazione energetica;
  • livello di accuratezza delle dichiarazioni;
  • data di valutazione e riesame.

La classificazione di base utilizza le lettere da A a G. Possono essere aggiunte tre classi A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente, con un numero totale normalmente limitato a sette classi. La scala cromatica non può superare sette colori, dal verde scuro al rosso, con il verde scuro riservato alla classe migliore. La riclassificazione è prevista quando una quota significativa dei prodotti raggiunge le due migliori classi o quando vi sia spazio per ulteriori risparmi grazie a una differenziazione maggiore.

Delega, revoca e obiezioni

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano il potere delegato della Commissione. La delega decorre dal 19 giugno 2010 per cinque anni, con proroga automatica di pari durata salvo revoca del Parlamento europeo o del Consiglio. La Commissione deve notificare gli atti delegati a Parlamento e Consiglio; questi possono revocare la delega o sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi. Se non vi sono obiezioni, l’atto viene pubblicato e entra in vigore alla data prevista.

Valutazione della direttiva

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione deve riesaminare l’efficacia della direttiva e dei relativi atti delegati e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale sede deve anche valutare il contributo delle regole sulla pubblicità, l’efficacia degli appalti pubblici e l’eventuale necessità di modificare la struttura della classificazione energetica.

Sanzioni, recepimento e decorrenza

L’articolo 15 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le violazioni della normativa nazionale di attuazione e degli atti delegati, incluso l’uso non autorizzato dell’etichetta. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere comunicate alla Commissione entro il 20 giugno 2011.

L’articolo 16 stabilisce che il recepimento deve avvenire entro il 20 giugno 2011, con applicazione delle disposizioni nazionali dal 20 luglio 2011. I testi di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva e indicare che i riferimenti alla direttiva 92/75/CEE si intendono fatti alla nuova direttiva.

Abrogazione della direttiva 92/75/CEE ed entrata in vigore

L’articolo 17 abroga la direttiva 92/75/CEE con effetto dal 21 luglio 2011, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione ancora rilevanti per quella direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla direttiva 2010/30/UE secondo la tavola di concordanza.

L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva ai sensi dell’articolo 19.

Disposizioni principali

Obiettivo e meccanismo di armonizzazione

L’articolo 1 istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto. La finalità è consentire scelte più informate verso prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e, se del caso, del consumo di altre risorse essenziali.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva si applica ai prodotti con notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso. Restano esclusi i prodotti usati, i mezzi di trasporto di cose o persone e la piastrina indicante la potenza apposta per ragioni di sicurezza (articolo 1, paragrafo 3).

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, prodotto connesso all’energia, scheda, altre risorse essenziali, informazioni complementari, impatto diretto e indiretto, distributore, fornitore, immissione sul mercato, messa in servizio e uso non autorizzato dell’etichetta. Le definizioni sono centrali per attribuire correttamente gli obblighi a operatori economici e distributori.

Responsabilità degli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare il rispetto degli obblighi di fornitori e distributori, di vietare etichette o segni ingannevoli non conformi, di promuovere campagne informative e di favorire la cooperazione tra autorità nazionali/regionali e Commissione. Gli Stati membri devono inoltre reagire ai casi di non conformità imponendo la rimessa in conformità, adottando misure preventive, limitando o vietando la commercializzazione/messa in servizio e informando Commissione e altri Stati membri nei casi di ritiro o divieto.

Obblighi informativi verso gli utilizzatori finali

L’articolo 4 prevede che le informazioni sul consumo di energia elettrica, altre forme di energia e, se del caso, altre risorse essenziali siano rese note mediante scheda ed etichetta, anche per vendite a distanza, incluso Internet. Per i prodotti da incasso o installati tali informazioni sono fornite solo se richiesto dall’atto delegato; la pubblicità e il materiale tecnico-promozionale devono richiamare la classe di efficienza energetica o fornire le informazioni necessarie sul consumo.

Obblighi dei fornitori

L’articolo 5 impone ai fornitori di fornire etichetta e scheda, predisporre documentazione tecnica idonea a verificare la correttezza dei dati, conservarla per almeno cinque anni dall’ultima fabbricazione e metterla a disposizione delle autorità/Commissione in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. I fornitori devono inoltre fornire gratuitamente le etichette ai distributori, inserire la scheda nei materiali illustrativi e garantire l’esattezza delle informazioni.

Obblighi dei distributori

L’articolo 6 impone ai distributori di esporre le etichette in modo visibile e leggibile e di presentare la scheda nella documentazione che accompagna il prodotto. Per i prodotti esposti, devono applicare l’etichetta nella posizione e nella lingua previste dall’atto delegato.

Vendite a distanza

L’articolo 7 demanda agli atti delegati la disciplina delle vendite per corrispondenza, catalogo, Internet, televendita o altre forme in cui il cliente non vede fisicamente il prodotto, imponendo che le informazioni presenti sull’etichetta e nella scheda siano rese disponibili prima dell’acquisto e specificando le modalità di esposizione o trasmissione.

Libera circolazione e presunzione di conformità

L’articolo 8 vieta agli Stati membri di ostacolare la commercializzazione o messa in servizio dei prodotti conformi alla direttiva e al relativo atto delegato. Le etichette e le schede si presumono conformi salvo prova contraria; se vi sono dubbi sull’esattezza, i fornitori devono dimostrarne la correttezza.

Appalti pubblici e incentivi

L’articolo 9 invita le amministrazioni aggiudicatrici, per i prodotti disciplinati da un atto delegato e nei limiti della direttiva 2004/18/CE, ad acquistare i prodotti che soddisfano i criteri del massimo livello di prestazione e della migliore classe di efficienza energetica; gli Stati membri possono imporre tale acquisto. Per gli incentivi, gli Stati membri devono orientarsi verso i massimi livelli di prestazione e possono esprimere i requisiti in classi; le misure fiscali e di bilancio non sono considerate incentivi ai fini della direttiva.

Contenuto degli atti delegati

L’articolo 10 stabilisce i criteri per includere un prodotto in un atto delegato: potenziale significativo di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse, forti differenze di prestazione tra prodotti equivalenti e coerenza con la legislazione UE e l’autoregolamentazione. Gli atti delegati devono definire tipo di prodotto, metodi di misura, documentazione tecnica, forma e contenuto dell’etichetta e della scheda, requisiti per pubblicità, eventuale durata della classificazione, accuratezza delle dichiarazioni e data di riesame.

Struttura della classificazione energetica

L’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), prevede una scala base da A a G, con eventuali tre classi aggiuntive A+, A++ e A+++ se necessarie, per un totale di norma non superiore a sette classi. La scala cromatica va dal verde scuro al rosso, con il verde scuro riservato alla classe migliore; la riclassificazione è prevista quando una quota significativa di prodotti raggiunge le due migliori classi o quando siano possibili ulteriori risparmi.

Delega di poteri alla Commissione

Gli articoli 11, 12 e 13 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per cinque anni dal 19 giugno 2010, con proroga automatica salvo revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Sono previsti meccanismi di notifica, revoca e obiezione entro due mesi, prorogabili di due mesi.

Valutazione e riesame

L’articolo 14 prevede che entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riesamini l’efficacia della direttiva e degli atti delegati e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, valutando anche l’efficacia della pubblicità con indicazione della classe energetica e dei criteri sugli appalti pubblici e l’eventuale necessità di modifiche alla struttura della classificazione.

Sanzioni e recepimento

L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di attuazione, incluso l’uso non autorizzato dell’etichetta, e di notificarle alla Commissione entro il 20 giugno 2011. L’articolo 16 fissa il termine di recepimento al 20 giugno 2011 e l’applicazione dal 20 luglio 2011; gli Stati devono riferire la direttiva nei testi nazionali e comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali.

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