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Direttiva 2010/31

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione)

Normativa europea32010L0031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/31/UE rifonde la disciplina sulla prestazione energetica nell’edilizia e aggiorna il quadro già contenuto nella direttiva 2002/91/CE. Impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica, introdurre una metodologia comune di calcolo, disciplinare la certificazione energetica e le ispezioni degli impianti, e programmare la transizione verso edifici a energia quasi zero. Prevede inoltre obblighi di informazione, controllo indipendente, sanzioni e termini di recepimento scaglionati, lasciando agli Stati un margine di scelta sui mezzi attuativi e su alcune esclusioni settoriali.

Rifusione della disciplina UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con obblighi minimi per edifici nuovi ed esistenti, certificazione energetica, ispezioni degli impianti e obiettivi per gli edifici a energia quasi zero.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli edifici e alle unità immobiliari situati nell’Unione, con riferimento sia al settore residenziale sia a quello non residenziale, e riguarda anche gli elementi edilizi, i sistemi tecnici per l’edilizia, gli attestati di prestazione energetica, le ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento e i sistemi di controllo indipendenti. Copre gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante, gli edifici occupati o di proprietà di enti pubblici e gli edifici aperti al pubblico; prevede esclusioni/opzioni nazionali per categorie come edifici storici protetti, luoghi di culto, fabbricati temporanei, edifici agricoli e fabbricati indipendenti sotto 50 m2. Le disposizioni sono minime: gli Stati membri possono adottare misure più rigorose, purché compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione.

Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia

La direttiva rifonde la disciplina UE sul rendimento energetico degli edifici, sostituendo la direttiva 2002/91/CE. Essa nasce dall’esigenza di ridurre consumi energetici ed emissioni climalteranti nel settore edilizio, valorizzando al contempo il ricorso alle rinnovabili, la sicurezza dell’approvvigionamento e l’efficienza economica degli interventi.

Obiettivi e impostazione generale

L’articolo 1 individua l’obiettivo centrale nel miglioramento della prestazione energetica degli edifici nell’Unione, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e del rapporto costi-benefici. La direttiva stabilisce un quadro minimo armonizzato: gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più rigorose, purché compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda edifici e unità immobiliari, sia residenziali sia non residenziali, e si estende a elementi edilizi, sistemi tecnici per l’edilizia, certificazione energetica, ispezioni degli impianti e controlli indipendenti. Essa copre edifici nuovi, edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante, edifici occupati o di proprietà di enti pubblici e edifici abitualmente aperti al pubblico. Sono previste esclusioni facoltative per alcune categorie, tra cui edifici storici protetti, luoghi di culto, fabbricati temporanei, edifici agricoli a basso fabbisogno, edifici residenziali usati per periodi limitati e fabbricati indipendenti sotto 50 m2.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce definizioni essenziali per l’attuazione nazionale, tra cui:

  • edificio;
  • edificio a energia quasi zero;
  • sistema tecnico per l’edilizia;
  • prestazione energetica;
  • energia primaria;
  • ristrutturazione importante;
  • attestato di prestazione energetica;
  • livello ottimale in funzione dei costi.

Particolare rilievo assume la nozione di "ristrutturazione importante", che può essere ancorata, a scelta dello Stato membro, al superamento del 25 % del valore dell’edificio o del 25 % della superficie dell’involucro. Ugualmente centrale è il concetto di "edificio a energia quasi zero", definito come edificio ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno molto basso o quasi nullo coperto in misura molto significativa da energia rinnovabile, anche prodotta in loco o nelle vicinanze.

Metodologia di calcolo e requisiti minimi

L’articolo 3 impone agli Stati membri di applicare una metodologia di calcolo della prestazione energetica conforme al quadro comune dell’allegato I, adottata a livello nazionale o regionale. La metodologia deve considerare, tra l’altro, caratteristiche termiche dell’involucro, impianti di riscaldamento e raffrescamento, ventilazione, illuminazione, orientamento dell’edificio, energia da fonti rinnovabili, teleriscaldamento e telerinfrescamento.

L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a fissare requisiti minimi di prestazione energetica per edifici, unità immobiliari ed elementi dell’involucro da sostituire o rinnovare, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti devono essere rivisti almeno ogni cinque anni e aggiornati in base al progresso tecnico. Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti che non risultino efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi

L’articolo 5 prevede che la Commissione adotti, entro il 30 giugno 2011, mediante atti delegati, un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri devono calcolare tali livelli, compararli con i propri requisiti vigenti e trasmettere alla Commissione una relazione contenente dati e ipotesi utilizzati, con prima trasmissione entro il 30 giugno 2012 e successivamente ogni cinque anni al massimo.

Se i requisiti nazionali risultano sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, lo Stato membro deve giustificare per iscritto la differenza e, per la parte non giustificata, presentare un piano di misure idonee a ridurre il divario entro il termine di revisione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1.

Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti

Per gli edifici di nuova costruzione, l’articolo 6 richiede il rispetto dei requisiti minimi e impone la valutazione preventiva della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza. Tra questi rientrano:

  • sistemi di fornitura energetica decentrati basati su rinnovabili;
  • cogenerazione;
  • teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo;
  • pompe di calore.

Per gli edifici esistenti, l’articolo 7 stabilisce che gli interventi di ristrutturazione importante devono migliorare la prestazione energetica dell’edificio o delle parti interessate, nel limite della fattibilità tecnica, funzionale ed economica. Gli Stati membri devono inoltre promuovere, in tali casi, la valutazione di sistemi alternativi ad alto rendimento di cui all’articolo 6.

Impianti tecnici per l’edilizia

L’articolo 8 impone agli Stati membri di fissare requisiti sugli impianti tecnici per l’edilizia, relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alla regolazione e al controllo adeguati. I requisiti si applicano alla nuova installazione, sostituzione o miglioria e riguardano almeno:

  • impianti di riscaldamento;
  • impianti di produzione di acqua calda;
  • impianti di condizionamento d’aria;
  • grandi impianti di ventilazione.

Inoltre, gli Stati membri devono promuovere l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è costruito o ristrutturato in modo importante; possono anche promuovere sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.

Edifici a energia quasi zero

L’articolo 9 introduce una traiettoria vincolante di trasformazione del parco immobiliare:

  • entro il 31 dicembre 2020, tutti i nuovi edifici devono essere edifici a energia quasi zero;
  • dal 31 dicembre 2018, lo stesso vale per i nuovi edifici occupati da enti pubblici e di loro proprietà.

Gli Stati membri devono adottare piani nazionali per incrementare il numero di tali edifici. I piani devono includere, tra l’altro, la definizione pratica nazionale del concetto, obiettivi intermedi al 2015, e informazioni sulle misure politiche, finanziarie o di altro tipo adottate. La Commissione valuta i piani e può richiedere integrazioni; può formulare raccomandazioni e, entro il 31 dicembre 2012 e poi ogni tre anni, pubblica una relazione sui progressi. È prevista una deroga in casi specifici e giustificati, se l’analisi costi-benefici del ciclo di vita economico è negativa.

Incentivi finanziari e barriere di mercato

L’articolo 10 richiede agli Stati membri di esaminare gli strumenti di finanziamento più adeguati alle circostanze nazionali e di redigere, entro il 30 giugno 2011, un elenco delle misure e degli strumenti esistenti o proposti che promuovano gli obiettivi della direttiva. L’elenco va aggiornato ogni tre anni e comunicato alla Commissione.

La Commissione valuta l’efficacia di tali misure e può fornire consulenza o raccomandazioni, anche coordinando i regimi nazionali con l’Unione e con le istituzioni finanziarie internazionali. Gli Stati membri devono tenere conto dei livelli ottimali in funzione dei costi nella concessione di incentivi, ma restano liberi di sostenere anche interventi che superino tali livelli.

Certificazione energetica degli edifici

L’articolo 11 impone l’istituzione di un sistema di certificazione energetica. L’attestato deve contenere la prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare, valori di riferimento e raccomandazioni per miglioramenti efficaci o ottimali in funzione dei costi, salvo assenza di ragionevole potenziale di miglioramento. Può includere anche informazioni aggiuntive, come consumo annuo negli edifici non residenziali e quota di rinnovabili.

Le raccomandazioni devono essere tecnicamente fattibili e possono includere tempi di ritorno o analisi costi-benefici. La validità dell’attestato è di massimo dieci anni. Per unità immobiliari e abitazioni monofamiliari sono ammesse certificazioni basate su edificio comune o su un’unità rappresentativa. Inoltre, la Commissione deve adottare entro il 2011 un sistema comune volontario UE per la certificazione degli edifici non residenziali, da riconoscere o utilizzare volontariamente dagli Stati membri.

Rilascio, consegna e pubblicità dell’attestato

L’articolo 12 impone il rilascio dell’attestato in caso di costruzione, vendita o locazione a nuovo locatario, nonché per gli edifici con superficie utile totale superiore a 500 m2 occupati da enti pubblici e abitualmente aperti al pubblico; dal 9 luglio 2015 la soglia è abbassata a 250 m2. L’attestato o sua copia deve essere mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.

Negli annunci commerciali di vendita o locazione deve comparire l’indicatore di prestazione energetica contenuto nell’attestato. Gli Stati membri possono escludere alcune categorie di edifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2. Per le vendite o locazioni prima della costruzione è ammessa, in deroga, una valutazione della futura prestazione energetica, con successivo rilascio dell’attestato a fine lavori.

Affissione negli edifici pubblici e aperti al pubblico

L’articolo 13 dispone che l’attestato sia affisso in luogo visibile al pubblico negli edifici soggetti all’articolo 12, paragrafo 1, e negli edifici occupati da enti pubblici o frequentati abitualmente dal pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, soglia poi ridotta a 250 m2 dal 9 luglio 2015. Non vi è obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell’attestato.

Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

Gli articoli 14 e 15 disciplinano le ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Per il riscaldamento, sono previste ispezioni delle parti accessibili degli impianti con caldaie superiori a 20 kW; le caldaie superiori a 100 kW devono essere ispezionate almeno ogni due anni, con possibile estensione a quattro anni per le caldaie a gas. La valutazione comprende rendimento e dimensionamento rispetto al fabbisogno termico.

Per il condizionamento d’aria, sono previste ispezioni periodiche per impianti con potenza nominale utile superiore a 12 kW, con valutazione dell’efficienza e del dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffrescamento. In entrambi i casi gli Stati membri possono modulare frequenza e intensità delle ispezioni in presenza di sistemi elettronici di monitoraggio e controllo.

Sono previste anche opzioni alternative: gli Stati membri possono sostituire le ispezioni con misure che assicurino agli utenti una consulenza sulla sostituzione o modifica degli impianti, purché l’effetto globale sia equivalente. Chi sceglie questa opzione deve trasmettere alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, una relazione di equivalenza e poi aggiornarla ogni tre anni.

Rapporti di ispezione

L’articolo 16 impone che a ogni ispezione segua un rapporto scritto, con esito dell’ispezione e raccomandazioni per migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente. Il rapporto deve essere trasmesso al proprietario o locatario dell’edificio.

Esperti indipendenti e controllo indipendente

L’articolo 17 richiede che certificazione energetica e ispezioni siano effettuate da esperti qualificati e/o accreditati in modo indipendente, operanti come autonomi o dipendenti di soggetti pubblici o privati. Gli Stati membri devono garantire trasparenza sulla formazione e sull’accreditamento e rendere disponibili elenchi aggiornati di esperti o società accreditate.

L’articolo 18 impone sistemi di controllo indipendenti per attestati e rapporti di ispezione, con selezione casuale e verifica di una percentuale statisticamente significativa dei documenti emessi ogni anno. Gli Stati membri possono delegare l’attuazione del sistema, ma restano responsabili della sua conformità all’allegato II.

Informazione e consultazione

Gli articoli 20 e 21 prevedono obblighi di informazione, consulenza e formazione. Gli Stati membri devono informare proprietari e locatari sui metodi e le pratiche che migliorano la prestazione energetica e sulle finalità di attestati e rapporti di ispezione, incluse le misure economicamente convenienti e gli strumenti finanziari disponibili. Devono inoltre assicurare consulenza e formazione ai responsabili dell’attuazione e consultare, ove opportuno, autorità locali, regionali e altri soggetti interessati; tale consultazione è particolarmente importante per gli articoli 9 e 20.

Atti delegati e governance europea

Gli articoli 22-25 attribuiscono alla Commissione il potere di adattare al progresso tecnico alcuni punti dell’allegato I e di adottare il quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 5. Il potere delegato è soggetto a limiti temporali e al controllo di Parlamento e Consiglio, che possono revocarlo o opporsi agli atti delegati entro i termini previsti.

Sanzioni, recepimento e abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 27 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva; tali misure devono essere notificate alla Commissione entro il 9 gennaio 2013.

L’articolo 28 fissa il termine generale di recepimento al 9 luglio 2012 per le disposizioni necessarie a conformarsi agli articoli da 2 a 18, 20 e 27. Alcune disposizioni si applicano dal 9 gennaio 2013; quelle relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 si applicano agli edifici occupati da enti pubblici dal 9 gennaio 2013 e agli altri edifici dal 9 luglio 2013. Per singole unità immobiliari in locazione è possibile un rinvio fino al 31 dicembre 2015.

L’articolo 29 abroga la direttiva 2002/91/CE con effetto dal 1° febbraio 2012, salvo gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva abrogata. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e natura minima armonizzata

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nell’Unione, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Le misure della direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose, compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione.

Metodologia di calcolo della prestazione energetica

L’articolo 3 impone agli Stati membri di applicare una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro comune dell’allegato I; la metodologia è adottata a livello nazionale o regionale. L’allegato I richiede che siano considerati, tra l’altro, caratteristiche termiche, impianti tecnici, ventilazione, illuminazione, orientamento, clima esterno, energie rinnovabili, teleriscaldamento e telerinfrescamento.

Requisiti minimi di prestazione energetica

L’articolo 4 impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi per edifici e unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, nonché per gli elementi edilizi dell’involucro quando sostituiti o rinnovati. I requisiti vanno riesaminati almeno ogni cinque anni e possono differenziare tra edifici esistenti e nuovi, tipologie edilizie e condizioni locali. Sono previste esclusioni facoltative per edifici storici protetti, luoghi di culto, temporanei, alcuni agricoli, edifici residenziali usati meno di quattro mesi l’anno e fabbricati indipendenti sotto 50 m2.

Quadro metodologico comparativo e livelli ottimali in funzione dei costi

L’articolo 5 demanda alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, l’adozione mediante atti delegati di un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi. Gli Stati membri devono usare tale quadro, trasmettere relazioni almeno ogni cinque anni, con prima relazione entro il 30 giugno 2012, e giustificare per iscritto o correggere gli scostamenti significativi; la Commissione pubblica una relazione sui progressi.

Edifici di nuova costruzione e sistemi alternativi

L’articolo 6 impone che gli edifici di nuova costruzione rispettino i requisiti minimi e che, prima dell’inizio dei lavori, sia valutata e documentata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, quali fonti rinnovabili decentrate, cogenerazione, teleriscaldamento/telerinfrescamento e pompe di calore.

Ristrutturazioni importanti ed elementi edilizi

L’articolo 7 prevede che gli edifici o parti di edifici oggetto di ristrutturazione importante migliorino la propria prestazione energetica in modo da soddisfare i requisiti minimi, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. I requisiti si applicano all’edificio nel suo complesso o, in alternativa, agli elementi ristrutturati; anche gli elementi dell’involucro sostituiti o rinnovati devono rispettare i requisiti minimi.

Impianti tecnici per l’edilizia e misurazione intelligente

L’articolo 8 impone requisiti sugli impianti tecnici installati negli edifici esistenti e, facoltativamente, in quelli nuovi, riguardanti rendimento globale, installazione corretta, dimensionamento, regolazione e controllo. I requisiti riguardano almeno riscaldamento, acqua calda, condizionamento e grandi impianti di ventilazione. Gli Stati membri devono promuovere sistemi di misurazione intelligenti e possono promuovere sistemi di automazione e controllo attivo.

Edifici a energia quasi zero

L’articolo 9 stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici debbano essere a energia quasi zero e che, dal 31 dicembre 2018, lo siano i nuovi edifici occupati o di proprietà di enti pubblici. Gli Stati membri devono adottare piani nazionali, prevedere misure di promozione per le ristrutturazioni e trasmettere alla Commissione contenuti su definizione, obiettivi intermedi e politiche/finanziamenti; sono possibili deroghe in casi specifici con analisi costi-benefici negativa.

Incentivi finanziari e barriere di mercato

L’articolo 10 richiede agli Stati membri di esaminare gli strumenti di finanziamento più pertinenti e di redigere entro il 30 giugno 2011 un elenco delle misure e degli strumenti esistenti o proposti, da aggiornare ogni tre anni e comunicare alla Commissione. La Commissione valuta l’efficacia dei regimi e può fornire consulenza o raccomandazioni; gli Stati devono tener conto dei livelli ottimali in funzione dei costi quando concedono incentivi, ma possono sovvenzionare interventi che vadano oltre tali livelli.

Attestato di prestazione energetica

L’articolo 11 impone un sistema di certificazione energetica con attestati contenenti prestazione energetica, valori di riferimento e raccomandazioni di miglioramento tecnicamente fattibili e, se utile, economicamente ottimali. La validità massima dell’attestato è di dieci anni; per le unità immobiliari e le abitazioni monofamiliari sono ammesse certificazioni rappresentative. La Commissione deve adottare entro il 2011 un sistema comune volontario per gli edifici non residenziali.

Obbligo di rilascio, consegna e pubblicità degli attestati

L’articolo 12 impone il rilascio dell’attestato per edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati a un nuovo locatario e per gli edifici occupati da enti pubblici e aperti al pubblico oltre 500 m2, soglia ridotta a 250 m2 dal 9 luglio 2015. L’attestato o copia deve essere mostrato e consegnato al potenziale acquirente o locatario; l’indicatore energetico deve comparire negli annunci commerciali. È possibile rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione a singole unità in locazione.

Affissione negli edifici pubblici e aperti al pubblico

L’articolo 13 impone l’affissione dell’attestato in luogo visibile al pubblico negli edifici soggetti all’articolo 12, paragrafo 1, e negli edifici occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico oltre 500 m2, soglia ridotta a 250 m2 dal 9 luglio 2015. Non è richiesto affiggere le raccomandazioni contenute nell’attestato.

Ispezione degli impianti di riscaldamento e alternative equivalenti

L’articolo 14 prevede ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento con caldaie oltre 20 kW, con valutazione del rendimento e del dimensionamento. Le caldaie oltre 100 kW devono essere ispezionate almeno ogni due anni, con estensione a quattro anni per le caldaie a gas. Gli Stati membri possono optare per misure alternative di consulenza agli utenti, purché l’efficacia globale sia equivalente e sia trasmessa una relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2011 e poi ogni tre anni.

Ispezione degli impianti di condizionamento d’aria e alternative equivalenti

L’articolo 15 impone ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria oltre 12 kW, con valutazione dell’efficienza e del dimensionamento. Sono possibili frequenze diverse, riduzioni tramite monitoraggio elettronico e soluzioni alternative di consulenza, con relazione di equivalenza alla Commissione entro il 30 giugno 2011 e poi ogni tre anni.

Rapporti di ispezione

L’articolo 16 dispone che dopo ogni ispezione sia redatto un rapporto con l’esito dell’ispezione e raccomandazioni per migliorare economicamente il rendimento energetico dell’impianto. Il rapporto deve essere trasmesso al proprietario o locatario.

Esperti indipendenti e controllo indipendente

Gli articoli 17 e 18 impongono che certificazioni e ispezioni siano svolte da esperti qualificati e/o accreditati indipendenti, con informazioni pubbliche su formazione, accreditamento ed elenchi aggiornati. Gli Stati membri devono inoltre istituire sistemi di controllo indipendenti per attestati e rapporti di ispezione, con verifiche casuali su una percentuale statisticamente significativa dei documenti emessi annualmente.

Informazione, consultazione e formazione

Gli articoli 20 e 21 richiedono misure di informazione ai proprietari e locatari sui metodi per migliorare la prestazione energetica, sulle finalità di attestati e rapporti di ispezione, sulle misure economicamente convenienti e sugli strumenti finanziari disponibili. Gli Stati membri devono garantire consulenza e formazione agli operatori coinvolti e consultare, ove opportuno, soggetti interessati e autorità locali e regionali.

Atti delegati e adeguamento tecnico

Gli articoli 22-25 attribuiscono alla Commissione il potere di adeguare l’allegato I al progresso tecnico e di adottare il quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 5 mediante atti delegati. La delega per l’articolo 22 dura cinque anni a decorrere dall’8 luglio 2010; quella dell’articolo 5 fino al 30 giugno 2012. Parlamento e Consiglio possono revocare la delega o opporsi agli atti delegati entro i termini previsti.

Sanzioni e recepimento

L’articolo 27 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione e di notificarle alla Commissione entro il 9 gennaio 2013. L’articolo 28 impone il recepimento entro il 9 luglio 2012; alcune disposizioni si applicano dal 9 gennaio 2013, altre dal 9 luglio 2013, e per le singole unità in locazione è possibile rinvio al 31 dicembre 2015.

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