Sentenza del 17/01/2019 n. 291 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 45/2019 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Frodi carosello - Operazioni sogegttivamente inesistenti - Tassazione degli omessi versamenti Iva - Natura di redditi diversi - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.M. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui erano stati contestati maggiori redditi IRPEF per complessivi 298.645 euro, oltre interessi e sanzioni. L'accertamento traeva origine da una frode carosello: la R.B. s.r.l. avrebbe operato come interposta società cartiera nelle cessioni intracomunitarie di carne, emettendo fatture soggettivamente inesistenti nei confronti della Mi. s.r.l., gestita dai figli del ricorrente, e omettendo il versamento dell'IVA incassata. Il ricorrente sosteneva che le operazioni fossero solo soggettivamente inesistenti, che non vi fosse prova di proventi personali illeciti e che l'Amministrazione avesse fondato la pretesa su presunzioni semplici non sufficienti. Contestava inoltre la ripartizione del maggior reddito tra i soggetti coinvolti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la natura fittizia della R.B., sulla base dell'assenza di una struttura operativa e finanziaria adeguata, della mancanza di prova del trasporto della merce, dei rapporti familiari e societari tra le imprese, della continuità dei rapporti con i medesimi fornitori e della sistematicità delle operazioni. Ha ritenuto ragionevole la presunzione che l'IVA non versata fosse stata trattenuta e distribuita tra i gestori delle società, imputando al ricorrente la relativa quota come reddito diverso tassabile. M.M. è stato condannato anche al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 6, comma 1, lettera f), D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I redditi diversi comprendono i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
La Commissione ha ricondotto l'importo dell'IVA omessa, considerato provento illecito ottenuto dai gestori delle società coinvolte nella frode, alla categoria dei redditi diversi, ritenendolo tassabile ai fini delle imposte dirette.
Art. 2729 Codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari complessivamente raccolti dall'Amministrazione, valutati come gravi, precisi e concordanti: rapporti familiari, assenza di struttura aziendale, ingenti volumi d'affari, mancanza di prova dei trasporti e omesso versamento dell'IVA.
Principi giurisprudenziali della Corte di cassazione in materia di frodi carosello e buona fede del cessionario
Cass. civ., sez. tributaria, 24 settembre 2014, n. 20059; Cass. civ., sez. tributaria, 2 luglio 2014, n. 15044.
In presenza di elementi oggettivi che rendono conoscibile la frode, il contribuente deve dimostrare di non aver potuto conoscere, nonostante l'ordinaria diligenza professionale, il carattere fraudolento delle operazioni. La mera ricezione della merce, la registrazione delle fatture e il pagamento del prezzo e dell'IVA non dimostrano, da soli, la buona fede.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti può fondarsi su una valutazione complessiva di indizi, anche senza una prova diretta dell'accordo fraudolento.
- L'assenza di struttura operativa, personale, capacità finanziaria e documentazione attendibile del trasporto costituisce un forte elemento per qualificare una società come cartiera o soggetto interposto.
- Rapporti familiari, societari o gestionali tra cedente e cessionario possono rendere non credibile l'ignoranza della frode e aumentare l'onere del contribuente di dimostrare la propria buona fede.
- La regolare contabilizzazione delle fatture, la tracciabilità dei pagamenti e la disponibilità formale dei documenti non sono sufficienti, da sole, a provare l'effettività soggettiva delle operazioni o l'assenza di consapevolezza della frode.
- Quando l'IVA incassata nell'ambito di operazioni fraudolente non viene versata all'Erario e viene trattenuta dai gestori, essa può essere considerata un provento economicamente attribuibile ai responsabili e tassato come reddito diverso.
- La ripartizione presuntiva del provento tra i gestori delle società coinvolte può essere ritenuta legittima se coerente con i rapporti di fatto e con gli elementi probatori disponibili, purché la valutazione sia motivata e ragionevole.
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