Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 5104 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO IRES-IRPEG - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Accertamento analitico più favorevole al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'utilizzo del metodo analitico per l'accertamento IRES-IRPEG, sostenendo che, in presenza dell'omessa dichiarazione dei redditi, l'Ufficio avrebbe dovuto ricorrere al metodo induttivo o sintetico. La doglianza riguardava quindi la scelta del metodo di ricostruzione del reddito imponibile.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. Il contribuente che non ha presentato la dichiarazione non può lamentare l'impiego del metodo analitico, poiché tale metodo è più favorevole e garantista rispetto a quello induttivo o sintetico: consente di individuare specifiche poste, offre maggiori elementi per l'esercizio del diritto di difesa e riduce il rischio di risultati arbitrari o privi di riferimenti concreti. Principio conforme a Cass. n. 27024/2005.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi (metodo analitico, induttivo e sintetico)

    In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere alla ricostruzione del reddito secondo un metodo analitico; il contribuente non può contestare tale scelta quando il metodo utilizzato gli garantisce una ricostruzione più puntuale e meno aleatoria.

  • Cassazione civile, sentenza n. 27024/2005

    La Corte ha affermato il principio secondo cui il metodo analitico, quando consente di individuare specifiche componenti reddituali e di limitare valutazioni arbitrarie, è più favorevole al contribuente rispetto ai metodi induttivo e sintetico.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione non attribuisce al contribuente il diritto di imporre all'Ufficio uno specifico metodo di accertamento.
  • La scelta del metodo analitico non è illegittima solo perché l'Ufficio avrebbe potuto utilizzare un metodo induttivo o sintetico.
  • Quando il metodo analitico individua poste concrete e verificabili, esso offre normalmente maggiori garanzie difensive e può risultare più favorevole al contribuente.
  • Per contestare efficacemente un accertamento occorre dimostrare non la mera preferibilità astratta di un diverso metodo, ma l'assenza di presupposti, l'inattendibilità delle poste ricostruite o l'effettivo pregiudizio arrecato al diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.