Sentenza del 05/10/2016 n. 5104 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO IRES-IRPEG - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Accertamento analitico più favorevole al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'utilizzo del metodo analitico per l'accertamento IRES-IRPEG, sostenendo che, in presenza dell'omessa dichiarazione dei redditi, l'Ufficio avrebbe dovuto ricorrere al metodo induttivo o sintetico. La doglianza riguardava quindi la scelta del metodo di ricostruzione del reddito imponibile.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Il contribuente che non ha presentato la dichiarazione non può lamentare l'impiego del metodo analitico, poiché tale metodo è più favorevole e garantista rispetto a quello induttivo o sintetico: consente di individuare specifiche poste, offre maggiori elementi per l'esercizio del diritto di difesa e riduce il rischio di risultati arbitrari o privi di riferimenti concreti. Principio conforme a Cass. n. 27024/2005.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi (metodo analitico, induttivo e sintetico)
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere alla ricostruzione del reddito secondo un metodo analitico; il contribuente non può contestare tale scelta quando il metodo utilizzato gli garantisce una ricostruzione più puntuale e meno aleatoria.
Cassazione civile, sentenza n. 27024/2005
La Corte ha affermato il principio secondo cui il metodo analitico, quando consente di individuare specifiche componenti reddituali e di limitare valutazioni arbitrarie, è più favorevole al contribuente rispetto ai metodi induttivo e sintetico.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione non attribuisce al contribuente il diritto di imporre all'Ufficio uno specifico metodo di accertamento.
- La scelta del metodo analitico non è illegittima solo perché l'Ufficio avrebbe potuto utilizzare un metodo induttivo o sintetico.
- Quando il metodo analitico individua poste concrete e verificabili, esso offre normalmente maggiori garanzie difensive e può risultare più favorevole al contribuente.
- Per contestare efficacemente un accertamento occorre dimostrare non la mera preferibilità astratta di un diverso metodo, ma l'assenza di presupposti, l'inattendibilità delle poste ricostruite o l'effettivo pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
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