Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/10/2019 n. 41133 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Reato di occultamento o distruzione di scritture contabili - Applicabilità del rito alternativo - Condizione - Prova del mancato pagamento integrale del debito tributario - Presupposto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo, sostenendo che la pena fosse illegale perché il Tribunale avrebbe ammesso l'imputato al rito speciale senza verificare l'integrale pagamento del debito tributario, richiesto dall'art. 13-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000. La Corte ha però rilevato che il reato di cui all'art. 10 è un reato di mera condotta e non presuppone necessariamente né un profitto per l'agente né un danno economico per l'Erario. Pertanto, prima di pretendere la prova del pagamento, occorre dimostrare che, in concreto, esistesse un debito tributario non adempiuto e collegato alla condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Il ricorrente non aveva fornito elementi specifici sulla concreta esistenza di un debito tributario a carico dell'imputato, né aveva indicato quale obbligazione avrebbe dovuto essere tempestivamente pagata per consentire l'accesso al patteggiamento. Di conseguenza, la sentenza di patteggiamento e la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione sono rimaste ferme.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.lgs. n. 74/2000

    Reato di occultamento o distruzione di scritture contabili

    La fattispecie è un reato di mera condotta e può sussistere anche senza che sia dimostrata l'esistenza di un profitto per l'agente o di un danno consistente in minori entrate per l'Erario.

  • Art. 13-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000

    Accesso al rito speciale subordinato, in via generale, all'integrale pagamento del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, e al ravvedimento operoso

    La condizione del pagamento non opera automaticamente quando il reato contestato non implica necessariamente l'esistenza di un debito tributario. Deve prima essere provata o specificamente contestata l'esistenza di un debito non adempiuto; solo in tal caso l'imputato deve dimostrarne il tempestivo pagamento.

  • Art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 74/2000

    Integrale pagamento delle imposte e degli accessori quale causa di non punibilità per determinati reati tributari

    Per alcuni reati tributari, il pagamento integrale effettuato entro i termini previsti non costituisce semplicemente una condizione per il patteggiamento, ma può determinare direttamente la non punibilità.

  • Art. 444 c.p.p.

    Applicazione della pena su richiesta delle parti

    Il patteggiamento può essere ammesso nei reati tributari nel rispetto delle condizioni speciali previste dal d.lgs. n. 74/2000.

  • Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Impugnabilità della sentenza di patteggiamento in caso di illegalità della pena

    Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile, tra l'altro, quando si deduce l'illegalità della pena, ma il motivo deve essere specifico e adeguatamente dimostrato.

  • D.lgs. n. 158/2015

    Ha introdotto la disciplina che collega, in via generale, l'accesso al patteggiamento nei reati tributari all'adempimento delle obbligazioni fiscali e al ravvedimento operoso.

Massime di principio

  • Nei reati tributari, la richiesta di pagamento integrale del debito fiscale come condizione per il patteggiamento presuppone che esista concretamente un debito tributario non adempiuto e collegato al reato.
  • Per i reati di mera condotta, come l'occultamento o la distruzione di scritture contabili, l'esistenza di un debito tributario non può essere presunta dal solo fatto che il reato sia stato commesso.
  • Chi contesta l'ammissibilità del patteggiamento deve indicare in modo specifico quale debito tributario esistesse, a quanto ammontasse e perché fosse collegato alla condotta dell'imputato.
  • Se non viene dimostrata l'esistenza del debito fiscale, non è legittimo escludere automaticamente l'imputato dal patteggiamento per mancato pagamento.
  • Per alcune fattispecie tributarie il pagamento integrale può produrre la non punibilità, mentre per le altre opera principalmente come condizione di accesso al rito speciale: occorre quindi individuare esattamente il reato contestato.
  • Un ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve contenere una contestazione concreta e documentata; la mera affermazione che il pagamento non è avvenuto non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.