Cassazione Penale, Sentenza n. 05421/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibili le loro istanze di riesame avverso il decreto del GIP del 24/04/2025 che aveva disposto il sequestro preventivo di due unità immobiliari. Sostengono di aver interesse all'impugnazione in quanto soci accomandatari di Immobiliare Rauco Sas, proprietaria dei beni sequestrati: in caso di incapienza del patrimonio sociale i soci accomandatari sarebbero responsabili per le residue obbligazioni della società (art. 2313 c.c.), e un'eventuale liquidazione giudiziale estesa ai soci renderebbe attuale il loro interesse.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Ritiene manifestamente infondate le censure: l'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare deve essere concreto e attuale e correlato all'effetto tipico dell'impugnazione (la restituzione/dissequestro della cosa). Essere indagato non basta; i ricorrenti non hanno dimostrato un rapporto di titolarità o elemento fattuale che giustifichi la restituzione a loro favore, né hanno prodotto procura speciale per agire per interessi meramente civilistici. La possibilità futura di responsabilità illimitata degli accomandanti o di una futura estensione della liquidazione non incide sulla formale titolarità del bene e non conferisce un interesse attuale. Perciò i ricorsi sono respinti e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità di censure attinenti a presunti vizi motivazionali in materia cautelare reale; alcune questioni motivazionali in materia cautelare possono essere inidonee a fondare il ricorso
art. 322 cod. proc. pen.
La legittimazione dell'indagato a proporre riesame del sequestro richiede un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro (tipicamente la restituzione della cosa)
art. 100 cod. proc. pen.
Per chi agisce in giudizio in rappresentanza di interessi meramente civilistici di terzi è necessaria procura speciale; l'assenza di procura speciale può determinare inammissibilità
art. 2313 cod. civ.
Regola la responsabilità degli accomandanti; la Corte osserva che la possibile responsabilità illimitata non modifica la formale titolarità dei beni sociali e quindi non crea di per sé un interesse attuale al dissequestro
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende quale sanzione per impugnazioni infondate
Massime di principio
- La mera qualità di indagato non conferisce automaticamente interesse concreto e attuale a impugnare un sequestro: è necessario dimostrare un rapporto diretto di titolarità o altro diritto concreto sulla cosa sequestrata
- Chi agisce in sede di riesame per ragioni attinenti a interessi civilistici di terzi deve produrre procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la sua assenza può causare l'inammissibilità
- L'interesse all'impugnazione va valutato in relazione all'effetto tipico dell'azione: nel caso di sequestro preventivo l'interesse concreto è quello alla restituzione/dissequestro della cosa
- Eventuali posizioni di futura responsabilità (es. responsabilità illimitata degli accomandanti) non sostituiscono un interesse attuale e concreto e non bastano a legittimare l'impugnazione prima che tale responsabilità si sia concretizzata o che la procedura concorsuale sia effettivamente estesa ai soci
- In caso di beni formalmente intestati a una società, la legittimazione a chiedere la restituzione compete al titolare formale (la società) o, ove intervenuta, al curatore/liquidatore; i singoli soci devono dimostrare specifici elementi che colleghino la loro pretesa al bene
- Le impugnazioni manifestamente infondate in materia cautelare possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
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