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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05421/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibili le loro istanze di riesame avverso il decreto del GIP del 24/04/2025 che aveva disposto il sequestro preventivo di due unità immobiliari. Sostengono di aver interesse all'impugnazione in quanto soci accomandatari di Immobiliare Rauco Sas, proprietaria dei beni sequestrati: in caso di incapienza del patrimonio sociale i soci accomandatari sarebbero responsabili per le residue obbligazioni della società (art. 2313 c.c.), e un'eventuale liquidazione giudiziale estesa ai soci renderebbe attuale il loro interesse.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Ritiene manifestamente infondate le censure: l'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare deve essere concreto e attuale e correlato all'effetto tipico dell'impugnazione (la restituzione/dissequestro della cosa). Essere indagato non basta; i ricorrenti non hanno dimostrato un rapporto di titolarità o elemento fattuale che giustifichi la restituzione a loro favore, né hanno prodotto procura speciale per agire per interessi meramente civilistici. La possibilità futura di responsabilità illimitata degli accomandanti o di una futura estensione della liquidazione non incide sulla formale titolarità del bene e non conferisce un interesse attuale. Perciò i ricorsi sono respinti e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita l'ammissibilità di censure attinenti a presunti vizi motivazionali in materia cautelare reale; alcune questioni motivazionali in materia cautelare possono essere inidonee a fondare il ricorso

  • art. 322 cod. proc. pen.

    La legittimazione dell'indagato a proporre riesame del sequestro richiede un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro (tipicamente la restituzione della cosa)

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Per chi agisce in giudizio in rappresentanza di interessi meramente civilistici di terzi è necessaria procura speciale; l'assenza di procura speciale può determinare inammissibilità

  • art. 2313 cod. civ.

    Regola la responsabilità degli accomandanti; la Corte osserva che la possibile responsabilità illimitata non modifica la formale titolarità dei beni sociali e quindi non crea di per sé un interesse attuale al dissequestro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende quale sanzione per impugnazioni infondate

Massime di principio

  • La mera qualità di indagato non conferisce automaticamente interesse concreto e attuale a impugnare un sequestro: è necessario dimostrare un rapporto diretto di titolarità o altro diritto concreto sulla cosa sequestrata
  • Chi agisce in sede di riesame per ragioni attinenti a interessi civilistici di terzi deve produrre procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la sua assenza può causare l'inammissibilità
  • L'interesse all'impugnazione va valutato in relazione all'effetto tipico dell'azione: nel caso di sequestro preventivo l'interesse concreto è quello alla restituzione/dissequestro della cosa
  • Eventuali posizioni di futura responsabilità (es. responsabilità illimitata degli accomandanti) non sostituiscono un interesse attuale e concreto e non bastano a legittimare l'impugnazione prima che tale responsabilità si sia concretizzata o che la procedura concorsuale sia effettivamente estesa ai soci
  • In caso di beni formalmente intestati a una società, la legittimazione a chiedere la restituzione compete al titolare formale (la società) o, ove intervenuta, al curatore/liquidatore; i singoli soci devono dimostrare specifici elementi che colleghino la loro pretesa al bene
  • Le impugnazioni manifestamente infondate in materia cautelare possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende

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