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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26333/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma per varie ragioni: (i) Catarinelli deduce la illegittimità della conferma della confisca per equivalente ex art. 12 D.lgs. 74/2000 riferita a fatto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. (presunta retroattività), e lamenta altresì omessa motivazione circa il mancato proscioglimento per forza maggiore (art. 129 c.p.p.) per omissione dichiarazione dei redditi 2013; (ii) Nardini e Carrocci censurano la statuizione civile (risarcimento in favore di Timanco NV) laddove alcuni reati erano già estinti per prescrizione in primo grado; (iii) Passamonti contesta più profili relativi all'imputazione per riciclaggio (identificazione tramite soprannomi nelle chat, qualificazione della condotta come riciclaggio e non come ricettazione, mancanza dell'elemento psicologico, mancata concessione delle attenuanti generiche); (iv) Walter e Alessandro Dezi lamentano la violazione per la rideterminazione della confisca concordata, sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente raddoppiato l'importo invece di applicarlo complessivamente ai due.

La decisione

Esito per singolo ricorrente: 1) Catarinelli Tiziano: accoglimento parziale - la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca per equivalente pari a euro 47.040,95 (relativa a fatto del 10/9/2013) ritenendo applicabile il principio di non retroattività dell'art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui incide su misure confisca torie con componente sanzionatoria; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. La somma è revocata e sarà restituita all'avente diritto. 2) Nardini Alessio: accoglimento parziale - la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili (risarcimento alla parte civile) e ha disposto rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, ritenendo che, essendo il reato B) già prescritto in primo grado, le statuizioni civili conseguenti dovevano essere revocate. 3) Carocci Fabio: ricorso dichiarato inammissibile - risultava aver rinunciato alle censure in ordine al risarcimento con il concordato d'appello; nulla di accolto. 4) Passamonti Francesco: ricorso inammissibile - tutti i motivi sono ritenuti questioni di merito e riconsiderazione probatoria non consentita in Cassazione; inoltre condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende; condanna al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.686,00 in favore di ENAV S.P.A. 5) Dezi Walter e 6) Dezi Alessandro: ricorsi inammissibili - la Corte conferma la lettura della Corte territoriale: la riduzione della confisca è stata parametrata al profitto attribuito ai Dezi (euro 390.000) e la formulazione 'all'importo di euro 390.000,00 ciascuno' si interpreta come statuizione di responsabilità solidale per quella somma, non come raddoppio a euro 780.000; i ricorsi sono dichiarati inammissibili e sono condannati alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende. Ulteriori provvedimenti: trasmissione immediata del dispositivo al Procuratore Generale per gli atti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    La Corte ha ritenuto che la disposizione attribuisce al giudice dell'impugnazione competenza a decidere sulla confisca in casi particolari ma, con riguardo alla confisca per equivalente e a misure con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale: pertanto non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 12-bis (o art. 12) d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma di riferimento per la confisca tributaria; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della confisca per equivalente prevista da tale norma, quando presenti componente sanzionatoria, non può essere estesa per effetto di art. 578-bis ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; la Corte ha ricordato che parti che concordano su taluni punti rinunciano alle censure attinenti a quei profili e che sono inammissibili i motivi relativi a censure rinunciate con il concordato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito alla possibilità di proscioglimento per forza maggiore (es. abbandono per ritorsioni); la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa al mancato proscioglimento perché il capo era oggetto del concordato accolto in appello.

  • art. 240-bis cod. pen. e art. 322-ter cod. pen.

    Citati a titolo di riferimento nella giurisprudenza sulla competenza del giudice dell'impugnazione a decidere sulla confisca in casi particolari; utili per definire i limiti applicativi dell'art. 578-bis.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma di riferimento per la confisca nei reati di riciclaggio/autoriciclaggio; richiamata negli atti come fonte delle misure ablative disposte in primo o secondo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti le cui impugnazioni sono dichiarate inammissibili: la Corte ha applicato questa norma per Dezi (Walter e Alessandro), Carocci e Passamonti.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione del dispositivo per i provvedimenti di competenza del Procuratore Generale; la Corte ha ordinato la immediata trasmissione del dispositivo.

Massime di principio

  • La norma di procedura che modifica la competenza del giudice dell'impugnazione in materia di confisca (art. 578-bis c.p.p.) può avere effetti non solo processuali ma anche sostanziali; se la misura ablativa ha componente sanzionatoria, la sua applicazione non è possibile per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
  • Le impugnazioni fondate su riconsiderazioni del materiale probatorio o su diversa valutazione dei fatti comunicativi (es. identità desumibile da chat) sono in genere inammissibili in Cassazione, che non sostituisce il sindacato di merito salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • Chi accede al concordato in appello (art. 599-bis) rinuncia ai motivi relativi ai profili oggetto del concordato; tali doglianze risultano inammissibili in cassazione se espressamente o implicitamente rinunciate.
  • Se la sentenza di primo grado ha statuizioni civili fondate su reati poi dichiarati estinti per prescrizione in appello (o già prescritti in primo grado), il giudice d'appello che accerta la prescrizione deve revocare le statuizioni civili conseguenti; conseguentemente l'appellante può ottenere annullamento e rinvio per nuova decisione sugli effetti civili.
  • L'interpretazione di formule come 'all'importo di euro X ciascuno' in materia di confisca concordata richiede attenzione: può essere letta come responsabilità solidale per la medesima somma (non un raddoppio automatico), a seconda del contenuto del concordato e della motivazione della Corte territoriale.
  • Le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione di merito è manifestamente illogica; la mera diversa valutazione della gravità del fatto non è sufficiente.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare con attenzione la fondatezza dei motivi prima del deposito.

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