Sentenza del 03/02/2016 n. 2069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La F. S.p.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, rendendo indeducibili dal reddito 2004: Euro 2.358.375 di interessi su mutui garantiti dalla controllante, in applicazione della disciplina sulla thin capitalization; Euro 400.000 pagati a un istituto bancario per fideiussioni prestate a favore di un'impresa poi ammessa al concordato preventivo; ed Euro 440.435,78 di perdite su crediti verso un'azienda ospedaliera. La contribuente ha inoltre contestato la competenza della Direzione regionale delle Entrate a redigere il processo verbale posto a base dell'accertamento e ha chiesto, in via subordinata, l'esclusione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo l'accertamento fondato sul processo verbale redatto dalla Direzione regionale delle Entrate e precisando che la normativa successiva non aveva introdotto ex novo tale competenza, ma ne aveva disciplinato con fonte primaria il riparto. Ha invece accolto il secondo, il sesto e il settimo motivo, rilevando una motivazione insufficiente e contraddittoria della CTR sia sugli interessi passivi, sia sul pagamento relativo alle fideiussioni dell'impresa ammessa al concordato preventivo, sia sulla perdita derivante dalla cessione pro-soluto dei crediti verso l'azienda ospedaliera. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Richiamato tra le norme invocate dalla contribuente in relazione alla legittimità dell'accertamento e alla competenza dell'organo verificatore.
D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23
La contribuente sosteneva che la disposizione avesse fatto venir meno i poteri ispettivi e di verifica delle Direzioni regionali. La Corte ha escluso che l'eventuale questione determinasse automaticamente la nullità dell'accertamento e ha richiamato l'orientamento secondo cui le Direzioni regionali erano già titolari di competenze istruttorie.
D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13, convertito dalla L. n. 2 del 2009
La norma ha disciplinato con fonte primaria il riparto delle competenze nelle verifiche fiscali, riservando determinate attività alle Direzioni regionali in base alla rilevanza economico-fiscale del contribuente, senza creare ex novo una competenza prima inesistente.
Art. 98 TUIR, disciplina della thin capitalization
La CTR aveva considerato indeducibili gli interessi relativi a finanziamenti garantiti dalla controllante. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla sussistenza dei presupposti dell'indeducibilità, disponendo un nuovo esame.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella versione anteriore alla riforma
La Corte ha applicato il precedente regime del vizio di motivazione, ritenendo insufficienti e contraddittorie le argomentazioni della CTR su più componenti negative di reddito.
Direttive europee in materia contabile e di bilancio
La Corte ha osservato che i criteri contabili applicabili alla cessione pro-soluto dei crediti, con trasferimento definitivo del rischio di insolvenza al cessionario, possono avere rilievo anche fiscale e non soltanto nella redazione del bilancio civilistico.
Massime di principio
- La nullità di un atto tributario per incompetenza o violazione di legge non si presume: deve essere espressamente prevista dalla legge oppure risultare da un principio generale dell'ordinamento.
- La legittimità di un accertamento basato su un processo verbale dipende anche dal corretto riparto delle competenze tra gli uffici, ma la successiva disciplina normativa può chiarire o confermare competenze istruttorie già esistenti.
- Quando il giudice tributario deve stabilire la deducibilità di interessi, fideiussioni o perdite su crediti, deve esaminare concretamente la documentazione, la correlazione con l'attività d'impresa, l'effettività della perdita e la situazione del debitore; una motivazione generica o contraddittoria può comportare la cassazione con rinvio.
- Il fatto che un debitore sia sottoposto a concordato preventivo costituisce un elemento rilevante per valutare l'effettività e la certezza della perdita, ma non determina automaticamente la deducibilità senza un esame complessivo della vicenda.
- Nella cessione pro-soluto, il trasferimento definitivo al cessionario del rischio di insolvenza può giustificare la rilevazione contabile della differenza tra valore nominale del credito e corrispettivo ricevuto; tale trattamento può assumere rilievo anche ai fini fiscali, se coerente con la disciplina applicabile e adeguatamente documentato.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la deduzione delle somme contestate: impone al giudice di merito un nuovo esame, con motivazione completa e coerente, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
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